Il militare VFI ha diritto al trasferimento presso il genitore disabile (TAR Lombardia n. 1402 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 spetta a qualsiasi lavoratore, pubblico o privato, e dunque anche al militare volontario in ferma prefissata, senza che la temporaneità del rapporto possa giustificare una discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato. La posizione del militare che aspira alla sede più vicina al congiunto disabile ha natura di interesse legittimo, perché implica un bilanciamento con l’interesse pubblico, come conferma l’inciso “ove possibile” e il richiamo all’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010. Il diniego è legittimo solo se sorretto da concrete esigenze di servizio, specificate in motivazione e riferite alla sede di servizio in atto anche rispetto a quella richiesta. La generica allegazione di scoperture di organico e la presenza di altri congiunti non bastano a fondare il rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, Aviere VFI dell’Aeronautica Militare, è stato arruolato nell’agosto 2023 e assegnato a un reparto operativo. Nel febbraio 2024 ha chiesto il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 verso la sede più vicina al padre, in situazione di gravità, includendo anche le sedi della provincia limitrofa.

Dopo il preavviso ex art. 10-bis L. n. 241/1990, l’Amministrazione ha respinto l’istanza richiamando le carenze organiche del reparto, l’assegnazione recente e lo stato di VFI. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare ha disposto un riesame; all’esito l’Amministrazione ha riconosciuto la disponibilità di un posto nella provincia di residenza del disabile, con riserva dell’esito del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere: il nuovo provvedimento è stato adottato con espressa riserva dell’esito del giudizio e non è quindi satisfattivo in via definitiva.

Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo: l’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 attribuisce il beneficio al lavoratore che assiste un congiunto disabile in situazione di gravità, mentre l’art. 981 C.O.M. ne condiziona l’operatività, per il personale militare, alla disponibilità di posizioni organiche vacanti nella sede richiesta.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5532 del 2024, la sentenza ribadisce che le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate né fondate su valutazioni astratte sulle scoperture di organico: occorre l’indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti tanto alla sede di servizio in atto quanto a quella richiesta, e la considerazione del ruolo e della specialità del richiedente. L’esistenza di altri congiunti non è di per sé sufficiente, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità dell’assistenza per impedirne un uso strumentale.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il diniego si fonda su una motivazione generica quanto alla scopertura presso il reparto di appartenenza e che l’Amministrazione non ha svolto alcuna indagine concreta sui posti disponibili nelle sedi richieste. La conferma arriva dallo stesso riesame, che ha dovuto riconoscere l’esistenza di un posto nella provincia di residenza dell’assistito: le maggiori carenze della sede di provenienza non bastano a giustificare il rigetto.

Quanto allo status di volontario in ferma prefissata, il Tribunale esclude ogni discriminazione: l’istituto è attribuito dalla legge a ogni lavoratore, a prescindere dalla forma del rapporto, perché posto a tutela della salute e della dignità del disabile, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e definitività degli effetti del trasferimento; spese liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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