Revocazione per errore di fatto esclusa da errata lettura dei documenti (Cons. Stato n. 8663 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Non configura errore revocatorio la contestazione del contenuto concettuale, dell’interpretazione e della corretta lettura dei documenti e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività. È parimenti estranea alla revocazione la doglianza sull’omesso esame di un’argomentazione di parte, poiché attiene all’ampiezza della motivazione. L’errore deve inoltre risultare determinante, secondo un nesso logico-giuridico, rispetto alla decisione impugnata.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato tre ordinanze con cui il Comune aveva disposto la rimozione e demolizione di manufatti impiegati per l’esercizio di radiodiffusione sonora locale. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando l’assenza di autorizzazione paesaggistica, di nulla osta sismico e di titolo edilizio, nonché l’irrilevanza dell’affidamento del privato rispetto a un atto dovuto.

La sentenza di primo grado è stata appellata e il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 715/2024, ha respinto l’appello nel merito. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello sarebbe incorso in un errore di percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce in via preliminare la nozione di errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza consolidata: esso consiste in un mero abbaglio dei sensi, in una svista o in un errore di lettura che abbia indotto il giudice a fondare il convincimento su un falso presupposto documentale.

La Corte distingue nettamente l’errore percettivo dall’errore di diritto. Rientrano in quest’ultima categoria, e non sono quindi rimediabili con la revocazione, le doglianze sulla necessità del titolo edilizio per le infrastrutture realizzate prima del d.P.R. n. 380/2001, sull’interpretazione del d.lgs. n. 259/2003, sull’individuazione dei presupposti di vincolatività della sentenza penale e sulla tutela del legittimo affidamento.

Quanto agli atti richiamati — la relazione del responsabile dell’area tecnica, l’ordinanza comunale del 1994, il provvedimento del 1995 e l’atto consiliare del 1996 — il Collegio rileva che la ricorrente non deduce un contrasto immediatamente percepibile tra decisione e contenuto materiale dei documenti, ma contesta l’interpretazione che ne ha dato il giudice d’appello. Si tratta dunque di valutazione del materiale probatorio, sottratta al rimedio revocatorio.

La censura sulla pretesa diversità tra l’impianto oggetto di causa e quello della sentenza penale di assoluzione è giudicata non inequivoca e comunque non decisiva, poiché la non vincolatività della pronuncia penale è stata motivata anche su altre ragioni, tra cui la diversità soggettiva delle parti. Ogni errore dedotto resta infine irrilevante sotto il profilo causale: non è stata contestata l’esistenza dei vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici e la mancanza dei relativi nulla osta, circostanza sufficiente a fondare la legittimità dell’ordine di demolizione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese per la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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