Piena conoscenza del titolo in sanatoria e onere di accesso del terzo (Cons. Stato n. 9578 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza del titolo edilizio in sanatoria, idonea a far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione del terzo, ex art. 41, comma 2, c.p.a., costituisce una situazione di carattere personale. Il termine decorre dalla data in cui il terzo apprende che, per una determinata opera abusiva preesistente, è stato rilasciato il provvedimento di sanatoria, con onere di attivarsi prontamente mediante istanza di accesso quando possa ragionevolmente ritenere che sia stata presentata la relativa domanda. La conoscenza può desumersi anche da presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.; non è sufficiente, a tal fine, la mera circostanza che uno dei coniugi non separati e comproprietari del bene abbia acquisito la conoscenza, non esistendo una massima di esperienza che sorregga la condivisione automatica della notizia in capo all’altro coniuge.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno nel Comune di Procida confinante con il fondo dei controinteressati, impugnavano davanti al TAR Campania tre titoli edilizi rilasciati a questi ultimi, tra cui il permesso di costruire in sanatoria n. 56/2017, oltre a una nota comunale. Il primo giudice, riuniti i ricorsi, annullava l’atto di autotutela per decorso del termine di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dichiarava in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso dei vicini.
Proposto appello, la Sezione definiva con sentenza non definitiva n. 6258/2024 alcune posizioni e disponeva istruttoria sul permesso n. 56/2017. La presente decisione riguarda unicamente tale titolo e la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tempestività del ricorso di primo grado, distinguendo la posizione dei due appellanti. Richiamando l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9578, si afferma che il termine per l’impugnazione del titolo in sanatoria decorre dalla conoscenza del rilascio, fermo l’onere del terzo di attivarsi con l’accesso ove sospetti la presentazione dell’istanza.
La Corte qualifica la piena conoscenza come situazione personale, coerente con i principi costituzionali e sovranazionali sul diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. Le presunzioni sono ammesse, ma devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. Non basta che il coniuge comproprietario abbia conosciuto il provvedimento per presumere identica conoscenza in capo all’altro coniuge.
Nel caso concreto, uno degli appellanti aveva citato gli estremi del provvedimento in due istanze di accesso, mentre la coniuge non le aveva sottoscritte e ne aveva presentata una ulteriore senza menzionare quel titolo. Il ricorso è quindi irricevibile quanto alla prima posizione e ricevibile quanto alla seconda.
Nel merito, la Sezione esclude la pertinenzialità tra fabbricato oggetto di condono e terrazzamenti, richiamando la nozione dell’Allegato A, voce n. 34, del Regolamento edilizio-tipo (D.P.C.M. del 20 ottobre 2016): le balze sono utilizzabili autonomamente a fini agricoli. Quanto all’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G., il titolo non assentisce nuovi terrazzamenti ma solo la sistemazione di balze preesistenti, riconducibile alla manutenzione straordinaria di cui all’art. 10, lett. g). Infine, le prescrizioni del PTP per la zona A consentono una minima edificazione e non risultano superate.
La sentenza di primo grado è confermata con diversa motivazione; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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