Ottemperanza per la carta docente: obbligo di esecuzione entro sessanta giorni dal giudicato (TAR Abruzzo n. 227 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dello Stato, destinataria di una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, è tenuta a dare esecuzione al dictum entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza resa in sede di ottemperanza, senza poter giustificare la propria inerzia eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. L’obbligo di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, sezione lavoro, una sentenza — la n. 280/2024 — che le riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, con riferimento ad alcuni anni scolastici. Non avendo l’Amministrazione provveduto a dare esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resistendo alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 74 c.p.a., ravvisando i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, stante la manifesta fondatezza del ricorso. Ha quindi rilevato come questioni analoghe fossero già state risolte in senso favorevole ai ricorrenti da numerose pronunce del medesimo Tribunale, delle quali ha riportato il contenuto essenziale, in particolare la sentenza n. 267 del 2025.
In base a tale orientamento, il Collegio ha escluso che l’Amministrazione potesse opporre la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. non richiede la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre ritenuto l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, che fissa in centoventi giorni il termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, applicabile al procedimento di ottemperanza ma con gli adattamenti necessari, non potendo l’Amministrazione invocare la propria inerzia per paralizzare l’azione esecutiva del creditore.
Quanto alla dedotta incompetenza, il Tribunale ha chiarito che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente, con la conseguenza che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante accreditamento delle somme in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza, considerata la serialità del contenzioso. Non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi sulla base della sentenza ottemperata. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.