Esclusione per illeciti professionali e sindacato sull’anomalia dell’offerta (TAR Puglia n. 898 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le vicende addotte a sostegno dell’esclusione non integrano le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), d.lgs. n. 50/2016 quando non siano riconducibili a un illecito professionale accertato con mezzi adeguati dalla stazione appaltante. Il recesso volontario esercitato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 109 d.lgs. n. 50/2016, con indennizzo e senza segnalazione all’ANAC, non equivale a risoluzione per inadempimento. L’annullamento in autotutela di una precedente gara per vizi autonomi non costituisce prova dell’illecito. Il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 non si applica ai titolari di cariche rappresentative o politiche. Il giudizio di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratto al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, il cui onere probatorio grava sul ricorrente.

Il Fatto

Il soggetto aggregatore regionale indice una procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, suddivisa in più lotti. Per il lotto n. 1, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, si classifica prima una società, mentre il raggruppamento ricorrente si colloca al secondo posto. Esperita la verifica di congruità con esito positivo, la stazione appaltante aggiudica il lotto alla prima classificata.

Il raggruppamento soccombente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, deducendo la carenza del requisito di affidabilità morale dell’aggiudicataria, la violazione del divieto di pantouflage da parte del suo legale rappresentante e l’erroneità del giudizio di anomalia. Ottenuta l’ostensione dell’offerta tecnica e delle giustificazioni, propone motivi aggiunti avverso l’attestazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, contestando anche profili di difformità dell’offerta rispetto al capitolato speciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente, quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria decisione resa sulla medesima gara per altro lotto, e ne condivide il percorso argomentativo, respingendo tutte le censure.

Sul piano dell’affidabilità, il recesso del Comune non integra la fattispecie di risoluzione per inadempimento: l’amministrazione ha esercitato la facoltà volontaria ex art. 109 d.lgs. n. 50/2016, corrispondendo l’indennizzo e senza segnalazione all’ANAC. Quanto alla gara annullata in autotutela, la motivazione dell’atto richiama vizi autonomi della procedura, sicché non è configurabile un illecito professionale. Il procedimento penale per finanziamento illecito ai partiti non rientra tra le fattispecie ostative dell’art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016. La risoluzione della concessione universitaria riguarda un rapporto diverso ed è oggetto di contenzioso ancora pendente, circostanza che esclude la valenza dimostrativa del provvedimento. Infine, i dipendenti coinvolti in altro procedimento penale sono privi di poteri di direzione e il precedente rappresentante era cessato da tempo, con esclusione degli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

Il divieto di pantouflage, pur espressione di prevenzione dei conflitti d’interesse, non si estende ai componenti di organi rappresentativi, ma opera solo per i titolari di un rapporto di impiego pubblico: il soggetto in questione aveva ricoperto esclusivamente una carica politica.

Sul giudizio di anomalia dell’offerta, il Tribunale ribadisce che esso costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità o travisamento, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione. Le contestazioni del ricorrente si fondano su ragionamenti presuntivi e ipotetici, mentre l’aggiudicataria ha chiarito il rispetto dei costi orari delle tabelle ministeriali.

Le deduzioni dei motivi aggiunti sulla difformità dell’offerta non colgono nel segno: l’art. 12 del capitolato va interpretato nel senso che la preparazione presso il centro di cottura riguarda solo gli alimenti cotti, non quelli confezionati della colazione; in un appalto di servizi l’indicazione della marca dei mezzi non è vincolante, rilevando le specifiche funzionali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *