Transenne parapedonali con pubblicità vietate in corrispondenza delle intersezioni stradali (TAR Lombardia n. 72 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installare mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni stradali, posto dal regolamento comunale e dal piano generale degli impianti pubblicitari, ha carattere assoluto e prevale sulle prescrizioni tecniche della scheda specifica delle transenne parapedonali, che presuppongono risolta la questione della collocabilità del manufatto. L’annullamento d’ufficio di una determinazione concessoria adottata in contrasto con tale divieto è legittimo quando la sopravvenienza regolamentare sia chiara e stabile e l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale risulti concreto e attuale, con conseguente attenuazione dell’onere motivazionale. Il breve intervallo tra il provvedimento annullato e l’autotutela non radica un affidamento legittimo e incolpevole. La domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento appartiene alla giurisdizione amministrativa e nel merito è infondata quando l’illegittimità del provvedimento favorevole sia evidente e conoscibile dall’operatore professionale.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della pubblicità su cartellonistica e arredo urbano. Dopo due procedure a evidenza pubblica andate deserte, ottenne nel 2007 l’affidamento diretto della fornitura e gestione di pensiline e transenne parapedonali, con collocazione concordata con la Polizia Municipale e approvata dall’amministrazione nel gennaio 2008. Nel 2022 il Comune rinnovava il rapporto con una nuova determinazione e la relativa convenzione.
Con avviso ex art. 7 legge n. 241/1990, l’amministrazione avviava l’annullamento d’ufficio della determina del 2022, rilevando il contrasto con l’art. 10 del regolamento comunale e con l’art. 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che vietano i mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni. Seguiva l’annullamento, impugnato dalla società con ricorso al TAR, unitamente alla domanda di risarcimento del danno per lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Le transenne parapedonali recanti spazio pubblicitario rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio ai sensi dell’art. 47, comma 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; nei centri abitati la materia è rimessa ai regolamenti comunali dall’art. 51, comma 8, nel rispetto dell’art. 23, comma 1, cod. strada.
La scheda specifica del piano generale non deroga al divieto: le sue prescrizioni tecniche operano solo una volta risolta la collocabilità del manufatto, mentre il successivo art. 7 pone un divieto assoluto in corrispondenza delle intersezioni, confermato dal richiamo dell’art. 8. Il divieto ha carattere assoluto e non richiede valutazioni concrete di pericolosità, attuando la riserva regolamentare del Codice della Strada.
Le delibere di Giunta invocate dalla ricorrente hanno valore meramente ricognitivo e non esprimono una deroga. Quanto all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il Collegio applica il principio tempus regit actum: il regolamento del 2018, sopravvenuto rispetto al rapporto instaurato nel 2007, ha modificato lo stato delle cose, e il segmento temporale tra la determina annullata e l’autotutela non è idoneo a consolidare un affidamento tutelabile. L’interesse pubblico alla sicurezza stradale è autoevidente, con onere motivazionale attenuato secondo il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 1956 del 2018.
Sulla domanda risarcitoria il TAR ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa, aderendo all’insegnamento delle Adunanze Plenarie n. 19 e 20 del 2021: l’affidamento non costituisce autonoma situazione soggettiva, ma principio regolatore che accede all’interesse legittimo. Nel merito la pretesa è infondata, perché l’illegittimità della determina era evidente e conoscibile da un operatore professionalmente qualificato, anche in ragione delle interlocuzioni con il Comune: manca il presupposto dell’affidamento incolpevole.
Quanto alla disparità di trattamento, la documentazione fotografica non dimostra situazioni identiche a quelle vietate, secondo i precedenti Cons. Stato, Sez. V, n. 962 del 2023 e n. 8657 del 2023. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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