SCIA alternativa al permesso di costruire e potere di vigilanza senza decadenza (TAR Abruzzo n. 168 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di vigilanza in materia urbanistico-edilizia non si esaurisce allo scadere del termine di trenta giorni previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 per l’ordine motivato di non effettuare l’intervento, ma resta integro e può essere esercitato anche in assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il mero decorso di quel termine non forma alcun atto di assenso tacito e non ingenera un legittimo affidamento alla conservazione di uno stato di fatto non conforme agli strumenti urbanistici. La SCIA alternativa al permesso di costruire non è provvedimento amministrativo tacito: su di essa il Comune può sempre intervenire e dichiararne in qualsiasi momento l’inefficacia ove contenga dati non veritieri. L’annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria, in difetto di affidamento, è adeguatamente motivato con la prospettazione non veritiera dello stato legittimo dell’immobile.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un edificio ricompreso in un aggregato edilizio interessato dalla ricostruzione post-sisma. Il legale rappresentante del consorzio costituito per la demolizione e ricostruzione presentava nel 2017 una SCIA alternativa al permesso di costruire, sulla base della quale iniziavano i lavori. Nel 2022 il Comune sospendeva i lavori per la presenza di abusi edilizi non dichiarati; seguiva istanza di permesso in parziale sanatoria e, nel gennaio 2023, il rilascio del titolo con prescrizione di demolizione delle opere abusive.
Avviato il riesame, il Comune accertava che l’immobile dei ricorrenti, edificato senza titolo, era stato oggetto di una domanda di condono edilizio mai definita. Con determinazione del giugno 2023 dichiarava quindi l’inefficacia della SCIA e annullava il permesso in sanatoria limitatamente alla porzione di proprietà dei ricorrenti. Da qui il ricorso, respinto dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalla questione preliminare di irricevibilità, sollevata dal Comune, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito, in applicazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela.
Quanto al primo motivo, il TAR richiama l’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 e osserva che il potere di vigilanza, espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non si esaurisce allo scadere del termine di trenta giorni, al pari del potere inibitorio dell’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990. Esso resta integro e può essere esercitato anche fuori dal paradigma dell’art. 21-nonies, richiamando il precedente del C.G.A.R.S. n. 525/2021.
Il decorso del termine senza ordine inibitorio non è idoneo a formare un atto di assenso alla realizzazione delle opere, né un legittimo affidamento alla conservazione di uno stato non conforme alle norme edilizie, indipendentemente dall’elemento soggettivo degli interessati. Optando per lo strumento della SCIA, i ricorrenti si sono assunti, in base al principio di autoresponsabilità, il rischio collegato alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.
Poiché nella SCIA non è stata dichiarata la presenza di abusi poi risultati oggetto di domanda di condono, la dichiarazione dello stato di fatto e di diritto non corrisponde a quello reale: l’amministrazione può pertanto dichiarare in qualsiasi momento l’inefficacia della SCIA non veritiera. Né la domanda di condono non definita per carenza documentale crea affidamento, incombendo sul soggetto che presenta la SCIA l’onere di verificare lo stato dell’immobile. Il condono, inoltre, è rimedio conservativo che non può avere ad oggetto un’opera nelle more demolita.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama l’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e il precedente del Cons. Stato, sez. IV, n. 1967/2024: l’onere motivazionale sull’interesse pubblico concreto e attuale è attenuato quando non è ravvisabile alcun affidamento. Nel caso di specie l’annullamento del permesso in sanatoria risulta adeguatamente motivato con la prospettazione non veritiera dello stato legittimo della porzione edilizia priva di titolo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’estraneità dei ricorrenti all’originario abuso e della verosimile ignoranza dello stesso.
Nota della Redazione
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