Requisiti di esecuzione e verifica di conformità fuori dalla fase di gara (TAR Lazio n. 905 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri che l’amministrazione non ha ancora esercitato, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Quando la lex specialis colloca la verifica di rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche nella fase esecutiva del contratto, essa integra un requisito di esecuzione distinto dai requisiti di partecipazione e non è sindacabile nel giudizio sull’aggiudicazione. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è legittimo quando mira a chiarire l’equivalenza tra normativa tecnica di riferimento senza modificare il contenuto dell’offerta. Sono inammissibili i motivi aggiunti che sviluppino censure desumibili dalla documentazione già nota al momento del ricorso, in applicazione del divieto di frazionamento delle impugnazioni.

Il Fatto

Una società pubblica gestrice del servizio idrico integrato ha indetto una procedura aperta per un accordo quadro triennale avente ad oggetto la fornitura di idrossido ferrico granulare, sostanza destinata all’assorbimento dell’arsenico nelle acque potabili. All’esito delle valutazioni, la controinteressata è risultata prima in graduatoria, mentre la ricorrente si è collocata in seconda posizione.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la non conformità del prodotto offerto alla percentuale di ferro richiesta e l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato nei confronti dell’aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha poi contestato il giudizio di conformità e l’attribuzione dei punteggi tecnici. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dei mezzi.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie l’eccezione preliminare sulla prima censura e la dichiara inammissibile. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., proiezione processuale del principio di separazione dei poteri, impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione in poteri non ancora esercitati. La clausola del capitolato non impugnata colloca il controllo di qualità e quantità presso il laboratorio della committente in occasione di ciascuna fornitura, sicché la verifica è collocata a valle dell’aggiudicazione.

Ne deriva la qualificazione della conformità del prodotto come requisito di esecuzione, condizione per la stipula del singolo contratto applicativo e non requisito di partecipazione. Il richiamo alla pronuncia del Cons. Stato, sez. V, n. 7090 del 2025 conferma la distinzione e sostiene il rigetto della censura sul piano dell’ammissibilità.

Sul secondo motivo il tribunale richiama il principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 permette chiarimenti sui contenuti dell’offerta, purché non ne modifichino il contenuto. Nella specie l’amministrazione ha chiesto delucidazioni sull’equivalenza tra la normativa tecnica usata dal concorrente e quella di gara, e l’operatore ha risposto senza mutare prodotto e ribasso. La censura è quindi infondata.

I motivi aggiunti sono inammissibili per violazione del divieto di frazionamento delle impugnazioni. Le doglianze si fondano sugli stessi documenti già noti e sui chiarimenti resi in data 20 settembre 2024, richiamati nella stessa censura introduttiva. Il collegio richiama il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione e la pronuncia del Cons. Stato, sez. III, n. 2986 del 2025. La complessità tecnica della questione non giustifica una decorrenza soggettiva del termine decadenziale.

Il rigetto della domanda annullatoria travolge quella risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in considerazione dell’elevata complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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