Ottemperanza alla sentenza di spese e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 906 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è ammissibile anche quando l’inerzia dell’amministrazione riguardi le sole statuizioni sulle spese contenute in una sentenza esecutiva del giudice amministrativo. Le pronunce di condanna al pagamento delle spese di lite rientrano tra i provvedimenti le cui statuizioni, rimaste ineseguite, trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione nel termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La richiesta di penalità di mora può essere respinta quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’eventuale inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto, con sentenza della stessa sezione, l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e anticipazioni. La sentenza, divenuta esecutiva e non gravata, è stata notificata all’ente soccombente a mezzo PEC.

Poiché l’amministrazione non ha adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione con assegnazione di termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle penalità di mora. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e ha verificato l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dei presupposti dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo all’esecutività della pronuncia ottemperanda, non impugnata dall’ente.

Nessun dubbio è stato nutrito in ordine alla ricomprensione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo tra i provvedimenti le cui statuizioni, rimaste ineseguite, possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La questione attiene quindi alle sole statuizioni sulle spese, autonomamente eseguibili.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’ente di dare completa esecuzione alla sentenza ottemperanda, con adozione degli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.

In conformità alla richiesta della parte, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’ente, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio, considerata la contestuale nomina del commissario proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ha ravvisato, allo stato, i presupposti ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’ente. Le spese sono state poste a carico della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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