Offerte anomale nei servizi di ingegneria e verifica del solo costo ribassabile (TAR Lazio n. 903 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di ingegneria e architettura, qualificati come prestazioni di natura intellettuale, la verifica di anomalia dell’offerta si concentra sulle sole voci effettivamente ribassate. Poiché la lex specialis e la legge n. 49/2023 sull’equo compenso rendono rigidi i compensi professionali, il sub-procedimento di verifica si esaurisce nella giustificazione delle spese generali ribassate. I compensi professionali non ribassabili sono per definizione in linea con i valori minimi e non richiedono giustificazione. Il giudizio di non anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale, con onere del ricorrente di provarne la palese incongruità. Nei servizi intellettuali non sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, data l’impossibilità di calcolarne il costo orario.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al lotto 1 di un intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo una strada provinciale. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato ventitré operatori; il raggruppamento poi aggiudicatario si è collocato al primo posto, mentre la ricorrente al secondo, con un distacco minimo.
Entrambe le offerte sono risultate anomale. Espletata la verifica, il r.u.p. ha proposto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo di essere stata collocata al primo posto e di non aver visto concluso il sub-procedimento di verifica. Con motivi aggiunti ha censurato la congruità dei giustificativi dell’aggiudicataria, l’omessa verifica del costo del personale e la motivazione del giudizio di non anomalia. Ha chiesto il risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama il principio della ragione più liquida, che consente di definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (Cons. Stato, ad. plen. n. 5 del 2015 e n. 9 del 2014). Il ricorso introduttivo è infondato in fatto: la stazione appaltante ha dimostrato che la ricorrente non si è mai collocata al primo posto e che la verifica si è regolarmente conclusa.
Il punto centrale riguarda la natura dell’appalto. Si tratta di prestazione intellettuale, frutto dell’elaborazione personale del professionista, sottratta a standardizzazione e quindi al calcolo del costo orario (TAR Campania n. 6325 del 2023; Cons. Stato n. 4502 del 2024). Il bando limita espressamente la valutazione dell’offerta economica alla parte di costo che esula dal compenso professionale, cioè alle sole spese generali, pari a euro 99.126,03.
Su questa base il collegio rigetta il primo motivo aggiunto: la richiesta di giustificativi riprendeva le formule dell’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, ma la relazione dell’aggiudicataria si è correttamente soffermata sulle sole voci ribassate, pari a euro 14.574,66. Le voci non ribassate non richiedono giustificazione.
Il secondo motivo è infondato perché i servizi intellettuali sono esonerati dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera; i compensi dei professionisti, non ribassabili in forza della legge n. 49/2023, sono per definizione non inferiori ai minimi. Il terzo motivo non è condivisibile: la ricorrente non ha dimostrato la palese incongruità del giudizio, incentrandosi su profili granulari afferenti a compensi non ribassati. Il giudizio di non anomalia resta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità (Cons. Stato, ad. plen. n. 8 del 2014). Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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