No alle CSC di falda per le acque emunte scaricate (TAR Sardegna n. 909 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di fissare valori-limite di emissione più restrittivi ai sensi dell’art. 108, comma 2, cod. ambiente opera esclusivamente nell’ambito della disciplina degli scarichi e ha come parametro di riferimento le tabelle dell’Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo codice. Ove le acque emunte in un sito contaminato siano convogliate con sistema stabile e continuo dal punto di prelievo al corpo ricettore, previo trattamento, esse sono assimilate alle acque reflue industriali ex art. 243, comma 4, cod. ambiente. In tal caso l’amministrazione non può imporre, quali limiti allo scarico, i valori della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, riferiti alle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque di falda: si tratta di parametri con finalità diversa, volti a innescare caratterizzazione e analisi di rischio. L’esigenza di evitare il mero trasferimento della contaminazione ex art. 243, comma 6, cod. ambiente non giustifica l’applicazione analogica di tale tabella, dovendo la riduzione massica essere garantita attraverso l’abbattimento dei contaminanti.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un impianto di trattamento collocato all’interno di un sito di interesse nazionale oggetto di bonifica. Dopo la cessione di parte degli impianti, ha mantenuto la titolarità dell’impianto di trattamento e delle relative barriere idrauliche. Su indicazione del Ministero ha presentato istanza di modifica del progetto di bonifica, perché lo stesso ricomprendesse, ai sensi dell’art. 252, comma 6, cod. ambiente, le autorizzazioni alle emissioni, la valutazione di impatto acustico e l’autorizzazione agli scarichi idrici.
In sede di conferenza di servizi la Città metropolitana ha imposto, per le acque scaricate dall’impianto, il rispetto dei limiti della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, con adeguamento impiantistico entro quindici mesi. Il Ministero ha recepito tali prescrizioni con decreto, impugnato insieme alle delibere metropolitane. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto; la Città metropolitana non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella legittimità della prescrizione che impone, quali limiti allo scarico, i valori della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta in luogo di quelli della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza. La difesa erariale si limita a richiamare i passaggi del parere metropolitano, senza confrontarsi con le argomentazioni del ricorso e con i pareri di ARPAS e ISPRA.
Sul piano del diritto positivo il Tribunale ricostruisce il sistema: l’art. 108, comma 2, cod. ambiente consente limiti più restrittivi solo ove i valori dell’art. 101, commi 1 e 2 impediscano o pregiudichino gli obiettivi di qualità del Piano di tutela. L’art. 243, comma 4 assimila le acque emunte ai reflui industriali in presenza di un sistema stabile di collettamento. Nel caso concreto tale condizione è pacifica: l’alimentazione avviene tramite tubazioni continue dai pozzi all’impianto, l’acqua trattata è inviata all’impianto di osmosi e l’eccedenza è convogliata al canale di guardia. Ne deriva l’applicabilità, in linea generale, della Parte Terza e della Tabella 3.
Tre ragioni fondano l’illegittimità dell’applicazione analogica della Tabella 2. Sul piano normativo, la sedes materiae dell’art. 108, comma 2 è l’autorizzazione agli scarichi in generale, non la bonifica: il potere consente di inasprire i valori della Tabella 3, non di sostituirli con parametri estranei. Diversamente opinando si produrrebbe una interpretatio abrogans della possibilità, introdotta nel 2013, di disciplinare le acque emunte come reflui industriali.
Sul piano tecnico-sostanziale, la Tabella 2 indica le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque di falda, la cui funzione è segnalare una potenziale contaminazione e attivare caratterizzazione e analisi di rischio. Applicarle allo scarico di acque superficiali assimilate a reflui industriali è irragionevole. Infine, la riduzione massica ex art. 243, comma 6 dipende dall’effettivo abbattimento dei contaminanti: ARPAS e ISPRA distinguono nettamente i limiti allo scarico dalla verifica della riduzione di massa, e la ricorrente ha documentato di poter garantire tale abbattimento, senza contestazione sul punto.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti dei primi due motivi, con assorbimento dei restanti. Resta salvo il potere di imporre limiti più restrittivi ex art. 108, comma 2, ma assumendo a riferimento i valori dei reflui industriali. Le spese sono compensate per la particolarità e tecnicità delle questioni.
Nota della Redazione
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