Rinnovo cava e autorizzazione paesaggistica: obbligo e limiti della conferenza di servizi (Cons. Stato n. 3161 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava, una volta apposto il vincolo paesaggistico, richiede l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, anche quando l’intervento sia limitato al completamento del recupero ambientale già autorizzato. Tale autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale e non può formarsi in conferenza di servizi. La conferenza di servizi non può concludersi con una determinazione negativa produttiva del rigetto della domanda: ove l’atto di dissenso non sia superabile, la determinazione produce soltanto gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La mancata comunicazione all’istante delle note delle amministrazioni e l’omessa riunione sincrona integrano violazione delle garanzie partecipative e legittimo affidamento, non irrilevanti per il solo fatto che l’autorizzazione paesaggistica fosse comunque necessaria.
Il Fatto
Una società titolare di un’autorizzazione all’attività estrattiva in un sito di cava, in scadenza, presenta istanza di rinnovo ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, lett. a), del Regolamento regionale n. 5/2005, modificando l’oggetto della precedente domanda, inizialmente formulata ai sensi della lett. b), e chiedendo una rettifica del quantitativo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna.
Roma Capitale chiude la conferenza di servizi con esito negativo, fondando il rigetto su due ragioni: l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica e il mancato deposito delle integrazioni richieste. La società impugna la determinazione dinanzi al TAR Lazio, che respinge il ricorso e i motivi aggiunti. Propone quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria il motivo sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Il vincolo di cui all’art. 134, comma 1, lett. b) e all’art. 142, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 42/2004 è pacifico. L’art. 51, comma 6, del PTPR consente la mera prosecuzione dell’attività già autorizzata, ma impone l’autorizzazione paesaggistica ogniqualvolta l’autorizzazione sia da prorogare o rinnovare.
La Corte respinge la tesi della società secondo cui il solo completamento del recupero ambientale sarebbe estraneo alla fattispecie. L’art. 146, comma 14, del d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 16-bis, comma 8, del Regolamento regionale n. 5/2005 accomunano tutti i casi di rinnovo nella necessità delle autorizzazioni. Il piano di recupero ambientale ha un impatto rilevante sul territorio e la fascia di rispetto archeologico mira a preservare il patrimonio anche dal rischio connesso al ripristino. La rettifica del quantitativo di terre, da circa 194.059 a 430.443 mc, giustifica a fortiori l’autorizzazione. La Corte esclude che questa possa formarsi in conferenza di servizi: occorre la deliberazione della Giunta regionale.
Accoglie invece il motivo sull’omessa pronuncia del TAR in ordine ai vizi del procedimento. La nuova istanza avrebbe dovuto essere trattata come tale da Roma Capitale, che invece ha qualificato la propria determinazione come “riapertura” della conferenza, pur conformandola come nuova indizione. La conferenza non avrebbe potuto concludersi con il rigetto della domanda: il dissenso regionale era superabile e, in ogni caso, la determinazione negativa avrebbe prodotto solo gli effetti dell’art. 10-bis. Non è stata svolta la riunione sincrona né è stata comunicata all’istante la nota regionale.
Il terzo motivo è fondato: le note del Consorzio e della Città Metropolitana non sono state trasmesse alla società e le stesse amministrazioni hanno violato il termine perentorio assegnato. Il quarto motivo è parimenti fondato: la nota di intimazione al recupero è illegittima per travisamento del presupposto, illogicità e contraddittorietà, essendo il completamento possibile solo previo rinnovo. La sentenza è riformata e i provvedimenti annullati, ferma restando la necessità della formale istanza di autorizzazione paesaggistica.
Nota della Redazione
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