Ripescaggio obbligatorio del vigile del fuoco inidoneo prima della dispensa (Cons. Stato n. 9195 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza non può essere dispensato dal servizio senza che l’amministrazione abbia previamente esperito ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, anche mediante trasferimento ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione, ove il dipendente risulti idoneo al proficuo servizio. L’obbligo di ripescaggio deriva dall’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005, disposizione di carattere generale. I verbali di accertamento medico-legale costituiscono mero presupposto e non sono autonomamente lesivi; il termine per impugnarli decorre dall’adozione delle determinazioni che incidono sul rapporto di impiego. È illegittimo il provvedimento di cessazione del rapporto fondato sulla immotivata prevalenza dei giudizi di idoneità rispetto all’accertata causa di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente si era arruolato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2013 ed era stato avviato al corso di formazione con la qualifica di allievo vigile. Durante il corso riportava un infortunio che determinava le dimissioni, una dichiarazione di inidoneità temporanea al servizio per 730 giorni e il riconoscimento della causa di servizio. Successivamente la competente Commissione medica ospedaliera ne accertava l’idoneità incondizionata al servizio di istituto e l’interessato era ammesso a un nuovo corso di formazione.
Non presentatosi al corso e giustificata l’assenza con la malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, superato il periodo massimo di assenza, l’amministrazione ne disponeva la dimissione dal corso e la cessazione di ogni rapporto con il Corpo. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso avverso tali provvedimenti e i presupposti verbali, ravvisando contraddittorietà e violazione dell’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005 per mancata ricollocazione in mansioni compatibili. Il Dipartimento proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado. L’interesse ad impugnare i verbali di accertamento dell’idoneità incondizionata è sorto solo con le determinazioni di dimissione dal corso e di cessazione del rapporto. I verbali si limitano a un giudizio medico-legale e fungono da presupposto; solo gli atti successivi hanno carattere provvedimentale e attitudine a ledere la sfera giuridica dell’interessato.
Nel merito, la difesa dell’amministrazione sosteneva la natura vincolata dei provvedimenti rispetto agli accertamenti medico-legali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 217/2005, e l’inapplicabilità del ricollocamento per il mancato superamento del corso. La Corte ritiene le censure infondate.
L’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005, nella versione vigente ratione temporis, ha natura di disposizione generale e vieta di dispensare dal servizio il personale non idoneo in via permanente senza aver prima esperito ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, anche mediante trasferimento ad altro ruolo e qualifica previo corso di riqualificazione, quando il dipendente sia risultato idoneo al proficuo servizio.
La mancanza del tentativo di ripescaggio è incontroversa ed è confermata dal fatto che esso ha avuto luogo, con esito positivo, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado. Non è quindi ravvisabile una carenza di interesse all’esame nel merito dell’appello, ma risulta palese l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per violazione della medesima disposizione.
L’operato è altresì contraddittorio: il ricorrente era stato convocato a un corso successivo a quello in cui aveva riportato l’infortunio giudicato inabilitante e riconducibile a causa di servizio, per poi vedersi disporre la cessazione del rapporto sulla base dell’immotivata prevalenza dei successivi giudizi di idoneità. La verificazione medico-legale svolta in primo grado ha confermato l’inidoneità al servizio di istituto incondizionato, imponendo l’obbligo di esperire il ripescaggio. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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