Rigetto della cautela per proroga contrattuale risarcibile (TAR Emilia-Romagna n. 262 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di proroga di un contratto pubblico deve essere respinta quando le esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale rappresentate dal ricorrente possano essere definite all’esito della decisione di merito. Non emerge, in tal caso, alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., trattandosi di questioni economiche per definizione risarcibili e tali da non determinare squilibri insostenibili nei costi aziendali. La tutela cautelare non può essere concessa in presenza di un danno meramente patrimoniale che non superi la soglia della gravità e irreparabilità richiesta dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un contratto per il servizio di car sharing aziendale con l’Azienda Usl di Bologna, ha impugnato la determina n. 1487 del 10 giugno 2026 con cui l’amministrazione ha disposto la proroga del servizio di ottimizzazione della flotta e noleggio a lungo termine senza conducente, nonché la successiva lettera di invito del 1° luglio 2026 per l’indizione di una nuova procedura finalizzata all’acquisizione dell’Accordo Quadro relativo alla medesima proroga.
La società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, lamentando la lesione del proprio interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale e allegando uno squilibrio del sinallagma contrattuale derivante dalle condizioni economiche della proroga. L’Azienda Usl di Bologna si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda di sospensione presentata in via incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Collegio ha ritenuto che le esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale rappresentate dalla società ricorrente potranno essere comunque definite all’esito della decisione di merito. Sotto il profilo cautelare, non emergono allo stato elementi di pregiudizio grave e irreparabile tali da giustificare la concessione della tutela richiesta.
La motivazione si fonda sulla natura delle questioni sollevate: si tratta di questioni economiche, per definizione risarcibili per equivalente, e non tali da determinare squilibri insostenibili nei costi aziendali della ricorrente. Il pregiudizio allegato non raggiunge pertanto la soglia della gravità e irreparabilità che legittima l’intervento cautelare del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese della presente fase processuale, e ha disposto che l’ordinanza sia eseguita dall’amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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