Revoca nulla osta e coerenza tra avvio procedimento e diniego (TAR Toscana n. 962 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che revoca il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è illegittimo quando la motivazione posta a fondamento del diniego definitivo introduce ragioni del tutto nuove rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento. Non è richiesta identità puntuale tra preavviso e determinazione conclusiva, né corrispondenza di dettaglio, ma il contenuto sostanziale del provvedimento deve restare nello schema delineato dalla comunicazione e non può fondarsi su argomenti estranei. La revoca che sposti la questione su un profilo mai sottoposto al contraddittorio — nella specie la contraddittorietà interna della domanda e la disponibilità dell’alloggio — determina carenza istruttoria ed eccesso di potere per illogicità della motivazione. Irrilevante, invece, la censura sulla trasmissione delle comunicazioni all’indirizzo PEC indicato nella domanda, quando le osservazioni siano state comunque valutate nel merito.
Il Fatto
Il datore di lavoro presentava in data 04.12.2023 davanti alla Prefettura di Livorno domanda di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale, a valere sui flussi 2023 nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Il nulla osta veniva rilasciato il 5.02.2024. Dopo l’avvio del procedimento del 19.08.2024 e il contraddittorio scritto, la Prefettura revocava il titolo con decreto del 14.10.2024.
La revoca si fondava sull’incompetenza territoriale dello Sportello Unico, perché il datore dichiarava di risiedere a Roma, intendeva assumere il lavoratore come convivente, ma indicava il luogo di lavoro nel Comune di Rio Marina (LI) senza provare la disponibilità di un alloggio in zona. Il ricorrente impugnava il decreto con cinque motivi, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava nota amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la censura sul giusto procedimento. Il ricorrente sosteneva che il preavviso di rigetto non fosse stato validamente notificato, per essere stata utilizzata la PEC indicata nella domanda, priva di valore di domicilio digitale. La doglianza è infondata: l’amministrazione ha ritenuto tardive le controdeduzioni ma le ha valutate nel merito, rispondendo puntualmente. Il ricorrente ha dunque avuto modo di controdedurre a valle della comunicazione di avvio e le sue osservazioni sono state considerate sul piano sostanziale.
Il nucleo del decidere riguarda invece i motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente. Il Collegio confronta la comunicazione di avvio del procedimento di revoca con il provvedimento finale. Nella prima l’amministrazione evidenziava che l’istanza non era di competenza dello Sportello Unico perché il luogo di lavoro non coincideva con la residenza del richiedente. Nel decreto la questione vira su un versante differente: la contraddittorietà interna della domanda, che da un lato riguarda un lavoratore convivente e dall’altro indica un luogo di lavoro diverso dalla residenza del datore e del figlio minorenne da assistere.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui non è richiesto un rapporto di identità tra preavviso di rigetto e determinazione conclusiva, né corrispondenza puntuale e di dettaglio, ben potendo l’amministrazione precisare le proprie posizioni giuridiche. Il limite è che il contenuto sostanziale del diniego resti nello schema delineato dalla comunicazione e non si fondi su ragioni del tutto nuove, come affermato da T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, n. 9621 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 6279 del 2023.
Nel caso concreto le osservazioni dell’interessato si erano concentrate sull’impossibilità di scegliere un diverso Sportello Unico e sulla facoltà di indicare un luogo di prestazione diverso dalla residenza del datore, evenienza consentita dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998. Il provvedimento finale ha invece preteso la dimostrazione della effettiva disponibilità dell’alloggio di Rio Marina: questione mai oggetto di contraddittorio, perché le ragioni dell’avviso di revoca erano sostanzialmente diverse. Il datore non è stato messo in grado di spiegare perché la prestazione del care giver assunto come convivente si svolgesse altrove.
Da qui la carenza istruttoria e l’eccesso di potere per illogicità della motivazione, con accoglimento del secondo motivo e annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni. Il Collegio segnala inoltre che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato inammissibile l’istanza, e che il tardivo riscontro del ricorrente non può valere come riesame.
Nota della Redazione
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