Nomina commissione gara e interesse ad agire: inammissibile il ricorso (TAR Campania n. 2708 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione degli atti endoprocedimentali di una gara pubblica, e segnatamente del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, è inammissibile per difetto di interesse ove proposta prima dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva, poiché solo con il provvedimento finale la lesione della sfera giuridica dell’interessato diviene compiutamente riscontrabile. Il requisito della competenza professionale dei commissari di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 non impone una rigida corrispondenza tra la competenza dei membri e i singoli ambiti materiali dell’appalto, dovendo la stessa riferirsi ad aree tematiche omogenee e potendo essere integrata da incarichi ed esperienze professionali pregresse. Le censure collocate nella sola parte espositiva del “fatto”, e non tradotte in motivi, costituiscono motivi intrusi e non possono essere scrutinate.

Il Fatto

Una società, terza graduata, impugnava la nomina della commissione di gara, il verbale di valutazione dell’offerta tecnica e la successiva aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente. La stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione definitiva solo in un momento successivo, sicché la ricorrente introduceva motivi aggiunti avverso tale provvedimento.

Si costituivano la Provincia e l’aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, e, in subordine, la loro infondatezza. La causa giungeva alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse. Con esso erano stati impugnati solo atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. Quanto alla nomina della commissione, in difetto dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, l’impugnazione si palesa sprovvista di interesse al pari degli atti compiuti nel corso del procedimento.

La nomina, in particolare, non produce di per sé un effetto lesivo che imponga l’impugnazione nel termine decadenziale: questa va effettuata unitamente al provvedimento finale, con il quale diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, sez. VIII, n. 3982 del 2025 e TAR Molise, sez. I, n. 4 del 2025.

I motivi aggiunti sono invece destituiti di fondamento, sicché il Collegio, in ossequio al criterio della ragione più liquida, prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata avverso gli stessi. L’unica censura ivi formulata è incentrata sulla pretesa violazione del principio di competenza professionale dei commissari di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che affida la valutazione delle offerte a una commissione composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

La doglianza è argomentata sul presupposto che nessuno dei componenti sarebbe in possesso di competenze in materia ambientale. La critica è però di consistenza puramente assertiva e smentita in punto di fatto dalla lettura dei curricula, dai quali emerge lo svolgimento pregresso di significative esperienze professionali nel settore dei rifiuti e in materia ambientale, oltre a titoli accademici e post-laurea riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il riscontro documentale di esperienze riferibili ad aree tematiche almeno contigue a quelle oggetto dell’appalto consente di ritenere soddisfatto il requisito, rispetto al quale non assume rilievo esclusivo uno specifico titolo di studio. La norma non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri e singoli ambiti materiali dell’appalto, dovendo la stessa riferirsi ad aree omogenee (Cons. Stato, sez. III, n. 8700 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 5603 del 2018).

Infine, non può darsi ingresso alle critiche rivolte ai punteggi dell’offerta tecnica, per un verso perché collocate nella sola parte dedicata al “fatto”, configurandosi quali motivi intrusi, per altro verso per la loro funzione solo indiretta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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