Poteri commissariali grandi eventi non trasferiti all’Unità di missione (Cons. Stato n. 9678 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Unità tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l’Opcm n. 3854 del 2010 non succede al Commissario delegato per i Mondiali di nuoto Roma 2009 nell’esercizio dei poteri in deroga al riparto ordinario di competenze fissato dal d.P.R. n. 380/2001, essendole attribuite le sole attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale. Le note con cui tale Unità attesta genericamente la conformità di un progetto stralcio a quello già autorizzato dal Commissario non costituiscono titolo edilizio né provvedimento autorizzatorio in deroga. Per effetto dell’art. 40 bis del d.l. n. 1/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2012, è comunque cessato ogni potere delle strutture della Presidenza del Consiglio di autorizzare modifiche a progetti edilizi già assentiti dal Commissario. La nota che ricostruisce il quadro normativo e restituisce la competenza all’ente locale non è annullamento in autotutela e non lede alcun affidamento legittimo.

Il Fatto

Una società sportiva, concessionaria di un impianto sportivo di proprietà comunale, in vista dei campionati mondiali di nuoto del 2009 aveva ottenuto dal Commissario delegato l’assenso a un progetto di implementazione dell’impianto, che prevedeva un “bar-sala multimediale” e non un bar-ristorante. Ridottasi la garanzia comunale da cinque milioni e mezzo a due milioni di euro, la società presentava un progetto stralcio, sul quale l’Unità tecnica di missione attestava la conformità al progetto generale. Seguivano il collaudo, la Scia per variante e quella per l’attività di ristorazione.

Il municipio dichiarava l’inefficacia della Scia edilizia per difformità dal progetto autorizzato, in particolare per il mutamento di destinazione d’uso dei locali. Investita della verifica, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, con nota del 20 settembre 2017, rilevava la propria incompetenza in materia di varianti al permesso di costruire. Il TAR Lazio respingeva il ricorso avverso tale nota; la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la tesi dell’appellante secondo cui l’Unità tecnica di missione avrebbe ereditato dal Commissario delegato un universum ius, esercitando i medesimi poteri derogatori. La tesi è smentita per tabulas: l’Opcm n. 3854 del 2010 riguarda essenzialmente il grande evento del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e, quanto ai Mondiali, attribuisce all’Unità solo ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale, con subentro del coordinatore nelle sole attività liquidatorie residuali. L’ordinanza non richiama l’Opcm n. 3489 del 2005, che aveva individuato le norme derogabili del testo unico edilizio.

I provvedimenti del 2008 e del 2009 sono espressione dei poteri derogatori del Commissario, secondo la ricostruzione dei poteri di ordinanza richiamata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 953 del 2019; Cons. Stato n. 5799 del 2011; Corte cost. n. 284 del 2006). Le note del 2012 hanno natura diversa: poche righe che attestano genericamente la conformità del progetto stralcio, al solo fine di consentire l’accesso al finanziamento garantito dal Comune. Esse non sono titolo edilizio e la differenza rispetto agli atti del Commissario è rilevabile ictu oculi.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo. L’art. 40 bis del d.l. n. 1/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2012, ha abrogato il comma 5 dell’art. 5 bis del d.l. n. 343/2001, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Da quella data è cessato ogni potere delle strutture della Presidenza del Consiglio di autorizzare modifiche a progetti già assentiti dal Commissario. Le note del 2012, ove qualificate come atti autorizzatori, sarebbero nulle per carenza assoluta di potere. La questione di legittimità costituzionale proposta è quindi irrilevante, potendo il giudizio essere deciso indipendentemente dall’applicazione della norma.

Quanto agli altri motivi, la nota del 2017 non annulla i giudizi di conformità, ma chiarisce che da essi non derivava alcuna autorizzazione e che la competenza era tornata all’ente locale. Il collaudo e l’acquisizione delle opere non sono titoli sostitutivi né esprimono volontà sanante o acquiescenza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *