DASPO: identificazione del tifoso non provata dai fotogrammi sfocati (TAR Toscana n. 1220 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore applica il DASPO ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 presuppone la prova certa della partecipazione del destinatario agli episodi di violenza o alle condotte di cui alle lettere a) e b) del primo comma. L’identificazione del tifoso non può fondarsi su fotogrammi eccessivamente sfocati, sui quali la persona ritratta resta difficilmente riconoscibile, né sulla sola corrispondenza dei capi di abbigliamento, quando si tratti di indumenti di foggia, modello e colore di larghissima diffusione e in uso a un numero indeterminabile di persone. In assenza di ulteriori riscontri, il quadro indiziario è insufficiente e il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Firenze gli ha applicato il DASPO per tre anni, con divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche e prescrizioni di allontanamento dallo stadio cittadino. Il provvedimento si collega agli scontri verificatisi in Firenze, sul Lungarno Colombo, prima dell’incontro amichevole tra la squadra cittadina e una formazione francese.

Secondo l’amministrazione, il ricorrente avrebbe partecipato alla rissa con il volto travisato e una cinghia in mano, svolgendo il ruolo di vedetta. Il ricorrente contesta l’identificazione, sostiene di non essere stato presente sul luogo della rissa e lamenta, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza del nesso con la manifestazione sportiva, la mancata valutazione della pericolosità sociale, l’irragionevole durata della misura e la genericità delle prescrizioni. In sede cautelare la Sezione aveva sospeso il provvedimento, rilevando l’incertezza dell’identificazione e la debolezza del collegamento con il tifo sportivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua nella corretta identificazione del ricorrente la questione preliminare e centrale della controversia. La documentazione versata in atti dall’amministrazione, osserva il TAR, non è idonea a risolvere in termini di certezza né di rilevante probabilità il tema dell’individuazione del soggetto quale effettivo partecipante alla rissa tra opposte tifoserie.

Dai fotogrammi emerge, in una prima fase, il ricorrente ben identificabile mentre percorre in scooter le strade cittadine nei pressi del luogo dello scontro. Tuttavia, rileva la sentenza, da alcun elemento può desumersi che in quei frangenti egli stesse partecipando a una fase preparatoria degli scontri, in particolare monitorando i movimenti dell’opposta fazione. Manca dunque la prova della condotta di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, ossia di un comportamento evidentemente finalizzato alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.

Quanto alla fase degli scontri, i fotogrammi sono eccessivamente sfocati e la persona ritratta appare difficilmente identificabile. Non è sufficiente, a tal fine, la corrispondenza dei capi di abbigliamento indossati: pur simili per foggia, modello e colore, si tratta di indumenti di larghissima diffusione nel mercato e in uso a un numero indeterminabile di persone. Manca del tutto ogni altro elemento di riscontro della corrispondenza delle immagini alla persona del ricorrente.

Ne deriva che non può dirsi raggiunta una prova sufficiente della partecipazione del ricorrente alla rissa, ovvero agli episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sempre ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989. Il primo motivo di ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le ulteriori censure restano assorbite, poiché il loro eventuale accoglimento non apporterebbe alcuna utilità ulteriore. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità degli accertamenti istruttori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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