Appartenenza linguistica requisito preventivo per contributi edilizi: no soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 975 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano costituisce requisito di ammissione alle agevolazioni per l’edilizia abitativa, da documentare con la certificazione allegata alla domanda in plico chiuso. La ripartizione delle risorse in proporzione alla consistenza dei gruppi impone che l’accertamento di appartenenza preesista alla presentazione dell’istanza. Il termine per la produzione della certificazione è perentorio e non consente il ricorso al soccorso istruttorio, dovendosi la procedura ricondurre alle procedure di massa con plafond predeterminato e ordine cronologico di ammissione. La regolarizzazione postuma violerebbe il principio di par condicio. È inammissibile l’annullamento di un provvedimento per vizio imputabile a un’amministrazione diversa da quella titolare del potere.
Il Fatto
Nel giugno 2021 la ricorrente chiedeva alla Provincia autonoma di Bolzano un contributo a fondo perduto per l’acquisto della prima casa ai sensi della L.P. n. 13/1998. Riteneva di aver già depositato la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, sulla base di una conferma informale ricevuta via email dall’ufficio giudiziario nel giugno 2020. Al momento del ritiro del certificato il Tribunale smentiva la ricezione: la dichiarazione veniva ripresentata solo nel gennaio 2021, con efficacia differita di diciotto mesi e dunque in tempo non utile.
La Provincia comunicava i motivi ostativi e adottava il diniego nel luglio 2023, confermato nel dicembre 2023 in sede di ricorso gerarchico. Il TAR Bolzano accoglieva il ricorso, ritenendo non perentorio il termine e ammettendo l’integrazione documentale. La Provincia proponeva appello, resistito con appello incidentale condizionato sulla tutela dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: l’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/1976 prevede che la dichiarazione di appartenenza spieghi effetti decorsi diciotto mesi dalla consegna e che il dichiarante produca esclusivamente la certificazione in plico chiuso nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti. L’art. 9, comma 5, del d.P.G.P. n. 42/1999 impone di allegare la certificazione alla domanda, mentre l’art. 46, comma 3, della L.P. n. 13/1998 richiede che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione dell’istanza.
Da qui la conclusione: poiché i fondi sono ripartiti tra i gruppi linguistici in proporzione alla consistenza, l’accertamento di appartenenza deve preesistere alla domanda. La dichiarazione non è una conditio iuris della distribuzione, come ritenuto dal TAR, ma un requisito di ammissibilità da documentare nelle forme prescritte. Il termine è dunque perentorio.
Quanto al soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato condivide in astratto i principi invocati dal primo giudice, ma li reputa inconferenti. Nelle procedure avviate per l’assegnazione di contributi con plafond predeterminato e termini perentori, l’obbligo dell’art. 6 della legge n. 241/1990 va temperato con i principi di buona fede, autoresponsabilità e par condicio, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025. La procedura rientra tra quelle di massa, come conferma l’art. 48, comma 3, della L.P. n. 13/1998, che ammette le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’appello incidentale è infondato. La conferma invocata è generica, priva di protocollo e di indicazione del ruolo della firmataria, e l’interessata non possedeva alcuna ricevuta formale. Soprattutto, l’ufficio che avrebbe errato non coincide con l’amministrazione titolare del potere di concessione: ne deriva l’inammissibilità dell’annullamento di un provvedimento per vizio imputabile a un ente terzo. I provvedimenti impugnati sono immuni dal dedotto difetto di motivazione.
Il Collegio accoglie l’appello principale, respinge quello incidentale e, in riforma della sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della specificità della fattispecie e dell’assenza di un consolidato orientamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.