Accesso documentale e difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate (TAR Puglia n. 1580 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche quando la documentazione richiesta inerisca a una pretesa sanzionatoria. Oggetto del giudizio non è la consistenza del rapporto sanzionatorio, ma unicamente la fondatezza della domanda ostensiva. La legittimazione passiva nel giudizio di accesso spetta al soggetto destinatario dell’istanza di ostensione, non all’ente che il ricorrente abbia individuato come contraddittore. Quando l’istanza sia indirizzata a un ente diverso da quello convenuto in giudizio, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva. La messa a disposizione della documentazione nel corso del giudizio determina la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto dall’agente della riscossione una cartella di pagamento per oltre ventimila euro, riferita a infrazioni al Codice della Strada rilevate dalla Polizia stradale. Per ricostruire l’iter amministrativo e valutare un’eventuale tutela giudiziale, inoltrava istanze di accesso alla Prefettura, all’agente della riscossione, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e alla Polizia stradale.

I riscontri ricevuti dalla Prefettura e dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate negavano la disponibilità della documentazione. Il ricorrente contestava tali riscontri e il silenzio serbato dal Ministero e dalla Polizia stradale, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava parte dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in via gradata dall’amministrazione resistente sul presupposto che la contesa afferisse a un rapporto sanzionatorio. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015, il collegio rileva che la causa petendi non investe la consistenza della pretesa sanzionatoria, ma esclusivamente la fondatezza della domanda ostensiva proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’eccezione è quindi respinta, con affermazione della giurisdizione amministrativa.

In via preliminare il Tribunale accerta che, con deposito del 2.7.2024, sono stati versati in atti il verbale della Polizia stradale, il verbale di fermo amministrativo e la documentazione relativa alla notificazione. Tale produzione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva verso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Residua la domanda relativa alla cartella di pagamento e alla documentazione attestante la notificazione. L’Agenzia delle Entrate eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che l’istanza era stata rivolta a un ente distinto. Il collegio accoglie l’eccezione: il ricorrente aveva indirizzato la richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico istituito dall’art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, con competenze di riscossione tributaria sul territorio nazionale.

Anche il riscontro del 8.5.2024 è riferibile al medesimo ente riscossore. Il ricorso, invece, individua come resistente l’Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale della Puglia, articolazione dell’ente con competenza generale in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 300/1999, e presso tale distinta Agenzia è stato notificato. Ravvisata la non coincidenza tra il soggetto destinatario dell’istanza e quello convenuto, il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione passiva.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutti i contendenti, in ragione delle specifiche modalità di definizione del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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