Ottemperanza del giudicato sulla carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3762 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di eseguire il pagamento e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha chiarito che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo e dalle norme applicabili, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge.
È risultato comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, con la precisazione che i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà su istanza del creditore entro sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato infine condannato alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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