Poteri del commissario ad acta limitati al rilascio dell’immobile (TAR Sicilia n. 2302 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una pronuncia del giudice civile, i poteri del commissario ad acta devono essere proporzionati all’esecuzione richiesta e non comprendono l’individuazione di un immobile idoneo da acquisire in locazione in sostituzione di quello di cui è stato disposto il rilascio. Il reperimento delle risorse necessarie per l’esecuzione coattiva della condanna resta prerogativa del giudice civile, sicché l’interessato deve esercitare l’azione esecutiva dinanzi al plesso giurisdizionale che ha adottato il provvedimento. Il commissario è tenuto soltanto a garantire il rilascio dell’immobile, quando ciò sia materialmente e giuridicamente possibile. Una domanda volta a ottenere una statuizione innovativa rispetto a precedenti decisioni del Tribunale deve essere proposta con atto ritualmente notificato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto il ricorso n. 479/2023 per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, V Sezione Civile, n. 1655 in data 8 aprile 2022, concernente il rilascio dell’immobile sito in Siracusa, via Gargallo, di sua proprietà. Il giudizio di ottemperanza è stato accolto con sentenza n. 1889 in data 15 giugno 2023 e ha dato luogo a ulteriori provvedimenti, tra cui le sentenze n. 3770 in data 12 novembre 2024 e n. 2706 in data 17 settembre 2025.
Dopo l’ultimo provvedimento, il commissario ad acta ha depositato relazioni nelle quali ha rappresentato la difficoltà di reperire locali idonei a ospitare l’Archivio Notarile e ha chiesto chiarimenti sui propri poteri. Il ricorrente, a sua volta, ha chiesto l’ampliamento dei poteri commissariali fino allo sgombero coattivo e l’incremento delle penalità di mora. Con il ricorso n. 396/2026 lo stesso ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza relativa alla locazione dell’immobile di proprietà della società offerente, proponendo anche domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto al ricorso n. 479/2023, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623 in data 28 giugno 2021, secondo cui, quando il commissario ad acta è chiamato a dare esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario e si pone un problema di reperimento delle risorse, l’attività si colloca al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza.
Il reperimento delle risorse necessarie per l’esecuzione coattiva della condanna è prerogativa del giudice civile. Non può dunque pretendersi che il commissario si sostituisca all’Amministrazione nel reperire altro immobile in sostituzione di quello di cui è stato disposto il rilascio.
Nello stesso senso il Collegio ha richiamato la sentenza del C.G.A.R.S. n. 690 in data 12 luglio 2021, secondo cui i poteri del commissario devono essere proporzionati all’ottemperanza richiesta e non è esigibile che siano posti in essere sforzi eccedenti il necessario, quando l’esecuzione sia conseguibile con più appropriati strumenti. Ne consegue che non rientrano tra i poteri e gli oneri del commissario l’individuazione di un immobile da acquisire in locazione per destinarvi la sede dell’Archivio Notarile, né l’adozione dei provvedimenti per la definizione del contratto. Egli è tenuto soltanto a garantire il rilascio dell’immobile, quando ciò risulti materialmente e giuridicamente possibile.
Le medesime considerazioni valgono per le richieste formulate dal ricorrente, con l’ulteriore precisazione che ogni istanza volta a ottenere una pronuncia sostanzialmente innovativa rispetto a precedenti statuizioni deve essere proposta con atto ritualmente notificato. Il Tribunale ha quindi assegnato al commissario l’ulteriore termine di giorni centottanta per portare a compimento il mandato.
Quanto al ricorso n. 396/2026, la Sezione ha rilevato che esso appare più un incidente di esecuzione relativo al ricorso n. 479/2023 che un ricorso avverso il silenzio. Il sub-procedimento relativo all’ipotetica locazione si è comunque concluso negativamente, per il rifiuto della società offerente di accettare il canone proposto. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il nocumento non è ancora attuale, mentre la richiesta di incremento delle penalità di mora è stata dichiarata inammissibile per difetto di notificazione della memoria. Le spese dei due giudizi sono state compensate.
Nota della Redazione
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