Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 977 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza del giudice del lavoro. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 costituisce presupposto di procedibilità del ricorso. La costituzione dell’amministrazione con memoria di stile, senza contestazione della pretesa, conferma l’inadempimento. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 86 del 19.2.2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente all’attivazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con assegnazione delle somme spettanti, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della voce retributiva “retribuzione professionale docenti” per l’incarico di supplenza dell’anno scolastico 2020/2021, per euro 1.314,56 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il 20.2.2024, a mezzo pec. Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 18 settembre 2024, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando la mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile; l’Ambito Territoriale di Ancona non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha opposto ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia resta dunque accertata.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza e assegna il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero dovrà attivarsi fornendo collaborazione alle amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento, anche inviando istruzioni e risorse necessarie. Sul punto il Collegio richiama, in un caso analogo, Tar Marche 923/2024.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.. Il dispositivo liquida euro 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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