Leale collaborazione e oneri del richiedente nel procedimento di condono edilizio (Cons. Stato n. 9853 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il principio di leale collaborazione ha valenza bilaterale e onera anche l’istante a produrre la documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione, della quale il Comune non ha la disponibilità e che è necessaria alla definizione della pratica. Il diniego di condono fondato su carenze istruttorie non imputabili all’amministrazione non è meramente formale né sproporzionato, né viola il principio di leale collaborazione quando il Comune abbia atteso un congruo periodo dopo la richiesta di integrazione prima di definire il procedimento. L’inerzia del richiedente, che non dia riscontro alla richiesta e non formuli osservazioni, legittima il provvedimento reiettivo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui il Comune ha opposto diniego definitivo all’istanza di condono delle opere edilizie eseguite su un immobile. A fondamento del diniego il Comune ha allegato la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta.

Il TAR, con sentenza n. 1848 del 18 marzo 2021, ha respinto il ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva depositato nei termini la documentazione integrativa né aveva fatto pervenire osservazioni pertinenti. Ha aggiunto che, per la valenza bilaterale dei principi di buona fede e leale collaborazione, l’istante era onerato a dedurre le circostanze non conoscibili dall’amministrazione senza la sua collaborazione, non potendo poi dolersi dell’ingiustizia sostanziale del provvedimento. Propone appello la ricorrente; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo l’appellante lamenta che la richiesta di integrazione documentale sia pervenuta nove anni dopo la presentazione dell’istanza di condono, in violazione dei principi di buona amministrazione, uguaglianza e tutela del legittimo affidamento. Sostiene inoltre la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’assentibilità delle opere, onde il diniego sarebbe fondato su ragioni meramente formali e sproporzionato.

Il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza procedimentale: la richiesta di documentazione integrativa risale al marzo 2013; il preavviso di diniego è stato notificato nel maggio 2016, senza riscontro dell’istante; il diniego definitivo è stato adottato nel maggio 2017 e solo nel luglio 2017 l’appellante ha depositato la documentazione richiesta, tra cui perizia giurata, grafici dello stato dei luoghi, certificato di idoneità statica, autodichiarazione sulla regolarità urbanistico-edilizia, visura e planimetria catastale, copia dei versamenti e titolo di proprietà.

Da tale ricostruzione il Collegio trae la conclusione che, mentre il Comune ha atteso circa quattro anni dopo la richiesta prima di definire il procedimento, l’istante se ne è disinteressata completamente fino alla comunicazione del diniego definitivo. La censura non è dunque condivisibile.

Il Collegio conferma che il principio di leale collaborazione ha valenza bilaterale e onerava anche l’appellante a produrre la documentazione richiesta, della quale il Comune non poteva avere la disponibilità e che era necessaria per la definizione della pratica edilizia. Il diniego di condono risulta pertanto legittimo, perché fondato su carenze istruttorie cui l’amministrazione non avrebbe potuto supplire: non può quindi ritenersi meramente formale e sproporzionato, né adottato in violazione del principio di leale collaborazione.

L’appello è conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune, con distrazione a favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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