Verifica dell’anomalia e modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazioni (TAR Puglia n. 1429 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e di quella economica, come stabilito dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Sono ammessi solo l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative o per originari errori di calcolo, ferma restando l’immodificabilità dell’offerta. La trasformazione, in sede di giustificazioni, di una sostituzione parziale di una voce di computo in sostituzione totale, non sorretta da plausibile ragione e idonea ad alterare l’assetto dei costi, integra una modifica illegittima dell’offerta e impone l’esclusione dell’operatore. Il giudizio di congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o dell’erroneità fattuale.
Il Fatto
Il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha indetto la procedura per l’affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Matino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. All’esito della gara si è collocata al primo posto la società controinteressata, con 99,11 punti e un ribasso del 17,100%, mentre la ricorrente è risultata seconda.
L’offerta della prima classificata è stata sottoposta al sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Ai primi giustificativi, ritenuti non esaustivi, hanno fatto seguito richieste di integrazione, ulteriori giustificazioni e un’audizione orale. Con decreto commissariale n. 603 del 14.07.2025 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva. La seconda classificata ha impugnato gli atti, dolendosi della ritenuta esaustività di chiarimenti che, a suo avviso, avevano sostanzialmente modificato l’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: il giudizio di anomalia non ricerca singole inesattezze dell’offerta economica, ma accerta se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile; l’esclusione richiede la prova dell’inattendibilità complessiva. È ammesso l’aggiustamento delle singole voci di costo, ma resta ferma la regola dell’immodificabilità dell’offerta. La modifica dell’offerta tecnica operata per “far quadrare i conti” è di per sé sufficiente all’esclusione. Il Collegio richiama espressamente l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui i chiarimenti non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica ed economica.
Passando all’esame delle censure, il Tribunale le ritiene fondate. Dal raffronto tra il computo metrico estimativo a base gara e i giustificativi emerge che, per la voce relativa alle casserature per getti di calcestruzzo, quantificata complessivamente in 10.232,55 mq, l’aggiudicataria aveva inizialmente previsto, con la miglioria offerta, una sostituzione parziale di 875 mq. In sede di giustificazioni la stessa voce è divenuta oggetto di sostituzione totale. La circostanza è confermata dagli stessi scritti della difesa erariale, che danno atto della “discordanza tra la quantità della miglioria e la voce di computo metrico sostituita”.
Il Collegio non condivide l’argomentazione difensiva secondo cui la circostanza sarebbe irrilevante. La tesi è introdotta per la prima volta in sede processuale e costituisce una valutazione difensiva postuma. Inoltre, non è plausibile che l’espunzione totale di una voce di rilievo, per metratura e incidenza sui costi, possa ritenersi irrilevante rispetto alle caratteristiche funzionali della commessa.
Neppure convince la tesi della controinteressata secondo cui la voce espunta sarebbe ricompresa in altre voci di costo. L’esame dei giustificativi successivi mostra che restano privi di giustificazione i residui 9.357,55 mq di casserature, non riconducibili alla voce relativa al conglomerato cementizio, che espressamente esclude casseformi. Le rimodulazioni dei costi appaiono inidonee a ricomprendere quel prezzo. Tali scostamenti non sono riconducibili a sopravvenienze di fatto o normative né a errori di calcolo, ma a integrazioni postume dell’offerta.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione, declaratoria di inefficacia del contratto stipulato il 4 agosto 2025 e onere per la stazione appaltante di riformulare la graduatoria. Le spese sono compensate. Il Ministero dell’Ambiente è estromesso per difetto di legittimazione passiva.
Nota della Redazione
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