Fotovoltaico, onere probatorio del dossier fotografico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 9953 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia consegue alla mancata dimostrazione dell’ultimazione dell’impianto fotovoltaico entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Tale dimostrazione deve avvenire mediante il dossier fotografico trasmesso in sede di domanda, che il legislatore ha connotato di valenza probatoria privilegiata. Le dichiarazioni integrative, le asseverazioni tecniche e la documentazione di parte prodotte nel corso del controllo non surrogano la documentazione prescritta. Il provvedimento che accerta l’inadempimento degli oneri probatori e comunicativi costituisce esercizio del potere di decadenza e non di autotutela, con conseguente inapplicabilità del art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La novella che consente la sola decurtazione dell’incentivo, introdotta dall’art. 1, comma 960, lett. a), della legge n. 205/2017, ha portata innovativa e non retroattiva.

Il Fatto

Una società, responsabile di un impianto fotovoltaico, aveva ottenuto dal GSE l’ammissione alla tariffa incentivante del Secondo Conto Energia, avendo dichiarato la conclusione dei lavori al 28 dicembre 2010 e allegato un dossier fotografico. A seguito di un sopralluogo del 2016, il Gestore rilevò la mancata installazione dei collegamenti in media tensione e della barra equipotenziale di messa a terra, oltre alla discordanza tra le fotografie del 2010 e lo stato dei luoghi.

Il GSE pronunciò la decadenza dalle tariffe, con restituzione delle somme percepite, riservando la possibilità di accedere a un diverso regime incentivante. La società impugnò gli atti dinanzi al TAR Lazio, che respinse il ricorso. Propose quindi appello, reiterando le censure probatorie, la qualificazione del provvedimento come autotutela e la questione di costituzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 1-septies del D.L. n. 105/2010, convertito nella legge n. 129/2010, subordina l’accesso agli incentivi alla conclusione dell’installazione entro il 31 dicembre 2010, alla comunicazione di fine lavori e all’entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011. Il rinvio all’art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007 e all’Allegato 4 impone la trasmissione di almeno cinque fotografie atte a documentare l’impianto ultimato.

La Sezione ribadisce che il dossier fotografico costituisce l’unica modalità obiettiva per provare la conclusione dei lavori alla data limite. Le dichiarazioni asseverate, il diario di cantiere e le attestazioni degli installatori sono atti di parte, privi di fede privilegiata e formati a distanza di anni. Essi non integrano né sostituiscono la documentazione prescritta, in ossequio al principio di autoresponsabilità.

Nel caso concreto è pacifica la discordanza tra le fotografie trasmesse nel 2010 e quelle del sopralluogo. La società ha riconosciuto l’inidoneità dimostrativa del dossier originario. Il Collegio ritiene quindi non dirimente la documentazione integrativa e conferma il rigetto del primo e del secondo motivo.

Quanto alla qualificazione, la Corte distingue la decadenza dall’autotutela secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: la prima opera nei casi di dichiarazioni non veritiere, inadempimento degli obblighi o sopravvenuta carenza dei requisiti. Poiché l’ammissione era avvenuta sulla sola base dei dati forniti dall’istante, senza istruttoria del Gestore, non vi è alcuna rivalutazione di presupposti già validati e difetta il legittimo affidamento tutelabile.

Il quarto motivo è infondato: alla data del provvedimento la decadenza era l’unico esito possibile. La facoltà di decurtazione dell’incentivo deriva da novella innovativa, non applicabile retroattivamente. Ne discende la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e di contrasto con il diritto eurounitario. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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