Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente: nomina del commissario ad acta e diniego dell’astreinte (TAR Sardegna n. 257 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale opera come organo ausiliario del giudice e può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento esecutivo, la serialità del contenzioso e la natura del beneficio economico, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente adiva il TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 31.01.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Sassari del 31.10.2025.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo. Il ricorrente domandava quindi la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la regolarità della notifica della sentenza, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha conseguentemente disposto l’obbligo del Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro 90 giorni dalla richiesta della parte. Nello svolgimento delle sue funzioni, potrà fare ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, il Collegio ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo.
Il Collegio ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in complessivi euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La riduzione dei compensi è stata giustificata dalla natura seriale del contenzioso e dall’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva. Il ricorso è stato accolto e il Ministero condannato a dare esecuzione al giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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Nota della Redazione
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