Vizi notifica invito a comparire dedotti con motivi aggiunti nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26632 del 11.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dedotti nel ricorso introduttivo, il cui ambito può essere ampliato solo con motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. È pertanto inammissibile la censura sulla ritualità della notificazione dell’invito a comparire introdotta con memoria illustrativa. Il mancato rispetto del termine assegnato con l’invito previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non determina di per sé la nullità dell’avviso di accertamento, non essendo tale conseguenza prevista dalla disposizione: esso incide sull’operatività della preclusione all’utilizzazione dei dati e dei documenti non esibiti in risposta all’invito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con il quale, mediante accertamento induttivo ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminava maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 272.885,00. L’Ufficio assumeva l’omessa ottemperanza all’invito a comparire emesso ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e valorizzava i dati della banca dati “spesometro”.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo in parte il ricorso, rideterminando l’aliquota IVA. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello incidentale della contribuente, dichiarava illegittimo l’avviso per difetto di prova della regolare notificazione dell’invito a comparire, ritenendo che la società avesse indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste la contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la nullità della sentenza per avere la Commissione regionale accolto l’appello incidentale su questioni non ritualmente introdotte in primo grado. La Corte ricostruisce il perimetro del giudizio tributario: l’indagine sul rapporto sostanziale è circoscritta ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo, con possibilità di modifica solo mediante motivi aggiunti nei limiti dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamando in proposito Cass. n. 26194/2025, Cass. n. 23856/2024 e Cass. n. 9637/2017.
Nel caso concreto la contestazione della ritualità delle notificazioni era stata introdotta con memoria illustrativa e non con motivi aggiunti. La stessa contribuente, nel controricorso, ammette di avere fatto valere quel vizio solo dopo la costituzione dell’Ufficio e la produzione della documentazione notificatoria. La Commissione regionale ha dunque pronunciato su un motivo non ritualmente introdotto. La Corte esclude altresì che ricorra l’ipotesi dei documenti non conosciuti: la società, avendo in primo grado denunciato la tardività della comunicazione dell’invito, postula di averne ricevuto la notifica, con esito illogico nel sostenere poi di non averla mai ricevuta.
Il terzo motivo riguarda la portata dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il mancato rispetto del termine per comparire non produce di per sé la nullità dell’avviso, non essendo tale sanzione prevista. La disposizione opera invece sul piano della preclusione probatoria: l’invio del questionario assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, e l’omessa o intempestiva risposta è sanzionata con l’inutilizzabilità, amministrativa e processuale, di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa (Cass. n. 6275/2023, Cass. n. 26646/2020, Cass. n. 27069/2016, Cass. n. 10489/2014, Cass. n. 22126/2013, Cass. n. 453/2013).
La Corte precisa i presupposti dell’inutilizzabilità richiamando l’interpretazione della Corte costituzionale n. 137 del 2025: la richiesta deve essere specifica, prevedere un congruo termine e riguardare elementi informativi univocamente “a favore del contribuente”; il contribuente può superarla allegando una causa non imputabile che dimostri il carattere non doloso della mancata esibizione (Cass. n. 13293/2026; Cass. n. 14290/2026). Quanto ai tributi armonizzati, le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata, purché ne sia assicurata l’effettività (Cass. n. 18498/2024).
Il quarto motivo è parimenti fondato: la Commissione regionale ha annullato integralmente l’atto senza esaminare il merito e senza distinguere tra IVA e tributi non armonizzati, mentre il giudice tributario, in assenza di un vizio che imponga l’annullamento integrale, deve pronunciarsi sul rapporto tributario entro i limiti delle domande. Il secondo motivo resta in parte assorbito e in parte inammissibile, al profilo del travisamento della prova applicandosi il principio di Cass. Sez. Un. n. 5792/2024. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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