Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e sopravvivenza dei consorzi accorpati (Cass. civ. Sez. V n. 26648 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione e accorpamento, non ne dispone l’immediata estinzione. La norma persegue un obiettivo programmatico e organizzativo e prevede termini per l’approvazione dello statuto e del regolamento dei nuovi enti, sicché i consorzi accorpati permangono in vita fino al completamento del processo di riunificazione. Ne consegue che il consorzio accorpato conserva la legittimazione a emanare gli atti impositivi e di esazione, in virtù del perdurante affidamento delle attività. È invece inconfigurabile, in ambito pubblicistico, il ricorso al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c., estraneo alla regolazione dell’affidamento di funzioni tra enti. La carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica ha chiesto a una contribuente il pagamento di poco più di mille euro a titolo di contributo consortile per opere irrigue relative agli anni 2015, 2016 e 2017, mediante cartella di pagamento. La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario e ha visto accogliere il ricorso in primo grado.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione. Ha ritenuto che la legge regionale Sicilia n. 5 del 2014 avesse unificato i comprensori consortili e accorpato i preesistenti consorzi in due nuovi enti, determinando l’estinzione di quelli territoriali. Da qui la nullità della costituzione del consorzio ricorrente e l’inammissibilità dell’appello. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il consorzio ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul rilievo che l’inammissibilità era stata dichiarata su questione mai eccepita dalla contribuente. La Corte ha respinto il motivo. Ha ricordato che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisce un bene della vita diverso da quello conteso (richiamate Cass., Sez. 2, n. 34063/2025 e Cass., Sez. 5, n. 644/2025). Nel caso di specie il giudice si è limitato alla ricognizione del quadro normativo. La Corte ha aggiunto che la carenza di legittimazione ad agire è espressione dell’art. 81 c.p.c. ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, per verificare l’astratta coincidenza delle parti con i destinatari degli effetti della pronuncia.

Il secondo motivo ha superato il vaglio. La Corte ha ritenuto che l’art. 13 della l.r. n. 5/2014 delinei un obiettivo programmatico e non comporti l’estinzione immediata delle entità preesistenti, come affermato in Cass., Sez. 5, n. 6610/2026 e Cass., Sez. 5, n. 6611/2026. La riunificazione non postula di per sé l’estinzione dell’ente accorpato, ma richiede termini per l’approvazione dello statuto e del regolamento dei nuovi enti, con permanenza in vita dei precedenti consorzi sino al completamento del processo.

La Corte ha valorizzato l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, che mantiene vigenti i piani, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione. In questa cornice si colloca il periodo transitorio istituito con delibera commissariale e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta regionale. Richiamata anche Cass., Sez. 5, n. 15351/2023, che aveva escluso la soppressione dei consorzi accorpati, e Cass. n. 22104/2025, secondo cui l’estinzione è conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento.

La Corte ha quindi qualificato come errata la tesi del giudice regionale e come superflua, oltre che erronea, la qualificazione del consorzio accorpato come mandatario senza rappresentanza: il mandato di cui all’art. 1705 c.c. non è esportabile in ambito pubblicistico. Tuttavia l’erronea enunciazione non ha inciso sul potere del consorzio di emanare l’atto impugnato, né sulla titolarità del rapporto tributario. Il ricorso è stato accolto sul secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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