Coltivazione di stupefacenti e concorso del trasportatore nella fase finale della raccolta (Cass. pen. Sez. IV n. 36093 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita coltivazione di stupefacenti, la responsabilità concorsuale nei reati permanenti può essere integrata da ogni contributo agevolativo prestato fino alla cessazione della permanenza, non esaurendosi in una mera condotta di favoreggiamento. Il contributo del compartecipe rileva non solo quando abbia efficacia causale, ma anche quando assuma forma di agevolazione, allorché il reato, senza quella condotta, sarebbe stato commesso ugualmente ma con maggiori incertezze o difficoltà. In caso di doppia sentenza conforme nel merito, il vizio motivazionale non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dal giudice d’appello, essendo estranea al giudizio di legittimità la valutazione del significato degli elementi probatori. Il travisamento probatorio è deducibile solo nei ristretti limiti del controllo di esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, senza rilettura nel merito del significato dell’elemento di prova.

Il Fatto

La vicenda origina dal rinvenimento, il 9 ottobre 2021, di una vasta piantagione di cannabis in un’area isolata, nelle adiacenze dell’abitazione di uno degli imputati. All’accesso delle forze dell’ordine, preceduto da appostamento, diversi soggetti erano intenti alla raccolta delle piante; quattro furono tratti in arresto. L’attività investigativa successiva ricostruiva un’organizzazione rudimentale, con ruoli differenziati, dedita alla coltivazione e al trasporto dello stupefacente, con quantitativo complessivo superiore ai due chilogrammi e principio attivo tra il 9,8 e il 20,8 per cento.

Il Tribunale, all’esito di abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dei quattro imputati per il delitto di coltivazione di oltre undicimila piante e, per uno solo di essi, anche per la detenzione di marijuana. La Corte d’appello, in parziale riforma limitata al trattamento sanzionatorio di un imputato, disattendeva i gravami. Le difese propongono ricorsi articolati in plurimi motivi, investendo il concorso nella coltivazione, l’elemento psicologico, il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due premesse generali. Sul piano del sindacato di legittimità, in ipotesi di conformità delle due sentenze di merito, il vizio motivazionale non può risolversi nella riproposizione della tesi difensiva già esaminata dai giudici d’appello; restano estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probatori, con conseguente inammissibilità delle doglianze volte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio secondo parametri alternativi.

Quanto al travisamento probatorio, la Corte richiama il principio per cui esso è deducibile solo ove il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, o abbia omesso la valutazione di una prova decisiva, dovendosi in ogni caso escludere la deducibilità del travisamento del fatto. La cognizione resta circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio e non del suo significato, persistendo il divieto di rilettura nel merito dell’elemento di prova (richiamata, tra le altre, Sez. V n. 26455 del 09.06.2022, Dos Santos). L’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato se logicamente motivata.

Sul concorso di persone, la Corte ricorda che nei reati permanenti la responsabilità può derivare da ogni contributo agevolativo fino alla cessazione della permanenza (Sez. VI n. 5229 del 13.11.2019, Russo). È sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l’altrui proposito criminoso, anche con il solo tacito assenso (Sez. V n. 14991 del 12.01.2012, Strisciuglio): il contributo rileva anche quando il reato si sarebbe verificato ugualmente, ma con maggiori difficoltà, essendo sufficiente un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile ed a facilitare l’esecuzione (richiamate Sez. VI n. 36818 del 22.05.2012, Amato e Sez. IV n. 4383 del 10.12.2013, Merola).

A tali principi la Corte ritiene che i giudici di merito si siano esattamente attenuti: la raccolta era stata subordinata alla disponibilità del mezzo di trasporto, essenziale per l’operazione complessiva, a prescindere dall’inerenza del ruolo del trasportatore alla coltivazione e raccolta. Parimenti congrua la responsabilità concorsuale di chi aveva messo a disposizione terreno e mezzi. Le censure si risolvono in un sindacato sulla lettura del dato probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

Infine, sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle generiche può essere motivato anche con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. a opera della legge n. 125/2008. Il giudizio di comparazione tra circostanze costituisce esercizio di potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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