Riparazione ingiusta detenzione preclusa su fatti esclusi dal giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. IV n. 36092 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice chiamato a decidere sulla domanda deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per accertare, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito, non se la condotta dell’istante integri gli estremi di reato, ma se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, pur nell’errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. L’autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione non consente tuttavia al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, né di considerare non provate circostanze che questi ha ritenuto dimostrate. Il comportamento ostativo deve essere ricostruito nel suo significato definitivamente accertato dal giudice della cognizione; ciò che muta è la sua attitudine a costituire condotta negligente o imprudente, dotata di efficienza causale rispetto all’evento detentivo, secondo il disposto dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come definito dal giudice delle leggi e stabilmente interpretato dalla legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di più armi da sparo, anche con matricola abrasa. Secondo l’ordinanza della Corte d’appello di Bari, una fonte confidenziale aveva riferito della presenza delle armi presso un appezzamento recintato nella disponibilità del figlio dell’istante, dove erano ubicati anche un immobile e un garage in cui egli esercitava l’attività di fabbro. L’arresto si fondava sulla ritenuta consapevolezza della presenza delle armi e sull’ipotesi che l’uomo le avesse custodite. La sentenza di condanna in primo grado era stata ribaltata in appello, per la sussistenza di dubbi, tra cui la mancata verifica della proprietà e disponibilità dell’area e la sua frequentazione da parte di terzi.

La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda, ritenendo sussistente la condizione negativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e individuando il comportamento ostativo nell’avere il ricorrente “armeggiato” nei pressi di un involucro occultato nel terreno presso una siepe vicina alla bottega, così stabilendo un nesso materiale-causale con le armi e fuorviando gli inquirenti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento della sentenza assolutoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto esaminato la censura relativa al refuso contenuto nell’ordinanza impugnata, rilevando che esso non incide sulla complessiva intelligibilità del contenuto decisorio. La Corte territoriale ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente un comportamento ostativo, facendo riferimento a elementi riconducibili al caso esaminato; la doglianza è pertanto aspecifica, non avendo parte ricorrente chiarito come le righe pertinenti ad altra vicenda abbiano intaccato la coerenza del ragionamento.

Le censure colgono invece nel segno quanto al rispetto del protocollo valutativo che deve orientare la verifica devoluta alla Corte d’appello a norma degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., con conseguente fondatezza del primo motivo e assorbimento dei restanti. Il tema devoluto riguarda l’interpretazione del comportamento dell’istante, osservato dagli operanti il giorno dell’accesso sui luoghi cui aveva fatto seguito il recupero delle armi.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per accertare, con valutazione ex ante e in modo autonomo rispetto al processo di merito, non se la condotta integri gli estremi di reato, ma se sia stata il presupposto della falsa apparenza di configurabilità come illecito penale (Sez. IV n. 9212 del 2013; n. 3359 del 2016; n. 3895 del 2017; n. 39726 del 2023). La Corte territoriale, però, non ha condotto la necessaria verifica preliminare diretta a mettere in evidenza quale comportamento fosse rimasto processualmente accertato nel giudizio di merito, anche a fronte delle obiezioni difensive.

Il cuore della questione concerne il principio di autonomia tra giudizio di riparazione e giudizio di cognizione: i due piani possono condurre a conclusioni differenti sul medesimo materiale probatorio, ma ciò non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, né non provate circostanze ritenute dimostrate (Sez. IV n. 11150 del 2015; n. 46469 del 2018). Nella specie il comportamento valorizzato è integrato da una condotta materiale — essersi l’uomo chinato sul bustone o esser stato visto vicino alla siepe — che di per sé non ha significato univoco, essendo l’assoluzione derivata proprio dalla valutazione della effettiva portata di quel comportamento (Sez. IV n. 3326 del 2026).

Non è sufficiente, quindi, la mera affermazione che gli elementi a fondamento del titolo cautelare fossero rimasti confermati in sede di giudizio, se non si chiarisce il contesto in cui i fatti si erano verificati, la valutazione operata dal giudice della cautela all’esito della versione dell’istante e, soprattutto, quella del giudice dell’assoluzione. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo i principi del diritto vivente (Sez. Un. n. 34559 del 2002; Sez. Un. n. 877 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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