Reato continuato: aumento di pena senza obbligo di motivazione analitica (Cass. pen. Sez. VII n. 36425 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento di pena, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La discrezionalità del giudice di appello nella dosimetria è correttamente esercitata anche mediante l’enunciazione sintetica della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’11.03.2026, che in riforma della decisione di primo grado aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio.
Il primo ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa giustificazione dell’aumento operato per la continuazione tra i reati ascritti. Il secondo ricorso, proposto nell’interesse di entrambi, censura la dosimetria della pena sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla continuazione, rilevando che essa è manifestamente infondata. In tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento: è sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. Il principio trova conferma in Sez. V n. 32511 del 14.10.2020, richiamata a sostegno, e risulta tanto più applicabile quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta dell’aumento irrogato.
I giudici di legittimità richiamano quindi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi. La motivazione deve essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
La Corte territoriale ha operato buon governo di tali principi. Essa ha chiarito che l’aumento disposto per continuazione, già oggetto di più benevola rideterminazione in appello rispetto al primo grado, non potesse essere ulteriormente ridotto, alla luce delle peculiarità della condotta e della pervicacia ostentata dall’imputato nel perseguire la propria richiesta estorsiva.
Quanto al secondo ricorso, la doglianza sulla dosimetria è parimenti manifestamente infondata. Non sussiste contraddittorietà della motivazione, che evidenzia congruamente le ragioni del ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, giustificato alla luce del corretto comportamento processuale degli imputati. Il lieve discostamento dal minimo edittale per il reato di rapina, relativo unicamente alla pena pecuniaria, è stato adeguatamente motivato in ragione della complessiva offensività dei reati ascritti. Il giudice di appello ha correttamente esercitato la discrezionalità conferitagli dalla legge, mediante l’enunciazione anche sintetica della valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen., come affermato in Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Sez. III n. 6877 del 26.10.2016 e Sez. II n. 12749 del 19.03.2008.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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