Sequestro probatorio di posta elettronica e indeterminatezza della notizia di reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 5994 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notizia di reato, come definita dall’art. 335-bis cod. proc. pen. introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022, deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. L’iscrizione soggettiva deve avvenire «non appena risultino indizi a carico» della persona, dovendosi trattare di elementi specifici e non di meri sospetti. L’iscrizione di una notizia di reato vaga, costituita da un mero elenco di nominativi e dalla sola indicazione degli artt. 110 e 318 cod. pen., rende illegittimo il decreto di sequestro probatorio che ne costituisce diretta attuazione, poiché l’indeterminatezza della notizia si riverbera sulla motivazione del fumus commissi delicti, non consentendo di verificare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la res e il fatto-reato. In tali casi, il sequestro si risolve in un’attività esplorativa e volitiva, volta alla ricerca di una notizia di reato anziché alla sua conferma.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a indagini per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, aveva visto confermare dal Tribunale del riesame di Genova il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto il contenuto integrale delle sue caselle di posta elettronica aziendali. L’indagine verteva sull’asserita dazione di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto, da parte di dipendenti e funzionari di società di navigazione.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la tardività e l’incompletezza dell’iscrizione della notizia di reato a suo carico, avvenuta solo a seguito di precedenti vicende processuali che avevano visto l’annullamento di decreti di sequestro precedenti, nonché la conseguente nullità del provvedimento ablativo per l’indeterminatezza del fatto contestato e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e assorbenti i motivi concernenti il vizio di violazione di legge in relazione al contenuto della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente. Gli Ermellini hanno evidenziato come lo scostamento dal modello legale, confermato dal Tribunale del riesame, incida sul dovere del pubblico ministero di consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa, in ossequio al principio del contraddittorio.
Nel ricostruire il nuovo quadro normativo, la Corte ha sottolineato che il d. lgs. n. 150 del 2022 ha novellato l’art. 335 cod. proc. pen., introducendo una definizione legislativa di notizia di reato e imponendo l’iscrizione del nome della persona solo quando risultino indizi a suo carico. Questi devono essere specifici e individualizzanti, sebbene non ancora gravi, come già chiarito dalle Sezioni Unite Tammaro n. 16 del 21/06/2000 e Lattanzi n. 40538 del 24/09/2009.
Applicando tali principi al caso di specie, la Sesta Sezione ha rilevato come l’iscrizione del ricorrente fosse del tutto vaga, essendo costituita da un elenco di nominativi e dalla mera indicazione delle norme violate, senza alcuna descrizione del fatto, dell’accordo corruttivo e del relativo nesso sinallagmatico. Tale carenza si era riverberata nel decreto di sequestro, redatto anch’esso per elenchi, impedendo la verifica del fumus commissi delicti e la sussistenza della finalità probatoria della misura.
La Corte ha poi stigmatizzato la motivazione apodittica del Tribunale, che non aveva esercitato il doveroso controllo di legalità sulla congruità degli elementi rappresentati dal Pubblico Ministero. Ha, infine, ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il sequestro cosiddetto “massivo” delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o criteri selettivi, aveva assunto una palese natura esplorativa, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata, ivi inclusa la recente Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, ordinando l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici, in applicazione del principio sancito dalla Sez. 6, n. 45644 del 07/11/2024, Faccilongo, secondo cui la copia realizza un autonomo vincolo non consentito in assenza di un valido atto ablatorio.
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Nota della Redazione
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