Divieto di cumulo tra CIP 6 e certificati verdi anche dopo scadenza (Cons. Stato n. 7384 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra l’incentivazione prevista dalla legge n. 9 del 1991 e dalla delibera CIP n. 6 del 1992 e il meccanismo dei certificati verdi non è confinabile temporalmente. Esso opera tanto in via contestuale quanto in via successiva, poiché l’incentivo CIP 6/92 non è finalizzato soltanto alla produzione ma anche alla messa in funzione dell’impianto. Ne consegue che la parte di potenza dell’impianto già incentivata tramite CIP 6 non può essere incentivata una seconda volta mediante certificati verdi, neppure per periodi successivi alla scadenza della convenzione. Il divieto si riflette sull’interpretazione dell’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, che parametra l’incentivo sulla produzione netta già incentivata ai sensi della previgente normativa, dovendosi sottrarre la quota di energia oggetto di CIP 6. Non è ammessa, in difetto di esplicita previsione normativa, alcuna espansione della quota incentivabile a fronte della decadenza maturata rispetto all’altro meccanismo.
Il Fatto
L’appellante è titolare di una centrale termoelettrica a biomasse in co-combustione con carbone, qualificata nel 2005 come impianto alimentato da fonti rinnovabili e ammessa al meccanismo dei certificati verdi. Per il medesimo impianto la società ha beneficiato anche del sistema di cui alla legge n. 9 del 1991 e alla delibera CIP n. 6 del 1992, in forza di una convenzione efficace dal 1 agosto 2006 al 31 luglio 2015, che impegnava il produttore a mettere a disposizione del Gestore una potenza convenzionata netta di 15.000 kW.
Avvicinandosi la scadenza della convenzione, la società ha sostenuto che la quota di energia fino a quel momento incentivata con il sistema CIP 6 avrebbe dovuto essere computata nel calcolo dei certificati verdi. Il Gestore ha respinto tale impostazione, ritenendo che la metodologia prevista dalla convenzione CIP per il calcolo dell’energia da incentivare sarebbe rimasta valida anche dopo la scadenza. In seguito le parti hanno stipulato la c.d. convenzione GRIN, in attuazione del d.m. 6 luglio 2012. La società ha poi chiesto l’estensione del periodo di incentivazione ai sensi dell’art. 10 del d.m. 18 dicembre 2008; la richiesta è stata accolta, ma il Gestore ha precisato che l’incentivo sarebbe stato riconosciuto oltre i 15 MW convenzionati. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame infondato nel merito, circostanza che esime da una pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dal Gestore. La questione centrale riguarda l’interpretazione della convenzione GRIN e la sua compatibilità con il divieto di cumulo tra i diversi regimi incentivanti.
Non è controverso che l’impianto sia stato ammesso tanto al regime della legge n. 9 del 1991 e della delibera CIP n. 6 del 1992, quanto al meccanismo dei certificati verdi di cui al d.lgs. n. 79 del 1999. La regola della non cumulabilità dei due incentivi sulla medesima quota di energia discende dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999, dall’art. 9 del d.m. 24 ottobre 2005 e, poi, dall’art. 14, comma 1, del d.m. 18 dicembre 2008. La prima disposizione, pur abrogata dal d.lgs. n. 28 del 2011, riferiva agli impianti realizzati in forza della normativa preesistente il principio dell’alternatività.
Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, sez. II, n. 7412 del 2025), il Collegio ribadisce che il cumulo rilevante ai fini del divieto non può essere confinato temporalmente: l’incentivo CIP 6/92 non è finalizzato soltanto alla produzione, ma anche alla messa in funzione dell’impianto, sicché concedere i certificati verdi anche alla quota già incentivata discriminerebbe altri produttori. È irrilevante che la quota doppiamente incentivata non si riferisca agli stessi periodi, poiché ciò che rileva è la parte di potenza dell’impianto incentivata, che non può esserlo due volte.
Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sez. II, n. 1162 del 2026, ove si è precisato che il tenore letterale delle disposizioni esclude ogni effetto espansivo della quota incentivata tramite certificati verdi alla produzione precedentemente oggetto di CIP 6 e successivamente da essa decaduta. L’interpretazione rigorosa si impone anche in ragione del rigido meccanismo di riconoscimento annuale dei certificati e della loro validità triennale. Ne deriva, in difetto di esplicita previsione, l’impossibilità di ampliare la quota incentivabile.
La convenzione GRIN va letta in armonia con tale sistema. L’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012 ha riconosciuto un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa: il meccanismo introdotto nel 2012 è parametrato sull’incentivo netto ottenuto in forza del sistema dei certificati verdi da esso sostituito, sottraendo quindi la quota già incentivata mediante CIP 6. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità e particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.