Accesso al fascicolo edilizio del vicino e interesse da azione esecutiva civile (TAR Sicilia n. 2685 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile e fondato il ricorso avverso il diniego tacito di accesso agli atti quando il ricorrente, usufruttuario di un immobile, è parte di un procedimento esecutivo civile instaurato ai sensi degli artt. 612 e 614-bis cod. proc. civ. per ottenere l’esecuzione di una sentenza che impone al vicino la regolarizzazione delle distanze. L’interesse ostensivo sussiste in ragione della necessità di verificare la conformità delle opere eseguite ai titoli edilizi e alla decisione del giudice civile. L’accesso integrale al fascicolo edilizio intestato al controinteressato non richiede la previa costituzione in giudizio dell’amministrazione. Il ritardo nel rilascio di parte dei documenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quelli già ostesi. All’inerzia successiva si rimedia con la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, usufruttuario di un immobile sito in Taormina, agisce contro il diniego tacito del Comune sull’istanza di accesso presentata il 14 aprile 2025. Accanto alla sua proprietà la controinteressata ha realizzato un fabbricato a quattro elevazioni in violazione delle distanze legali. Il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 899 del 24 settembre 2019 passata in giudicato, ha accolto le domande degli interessati, imponendo opere di regolarizzazione delle distanze e del giunto tecnico, con previsione della demolizione in difetto.
La controinteressata ha comunicato l’avvenuta esecuzione, che il ricorrente ritiene non conforme alle prescrizioni. Ha quindi introdotto un procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 612 e 614-bis cod. proc. civ., nel cui ambito è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio. Con l’istanza di accesso ha chiesto copia integrale del fascicolo edilizio intestato alla controinteressata, comprensivo della concessione originaria n. 14/2004, della concessione n. 30 del 3 luglio 2007 rilasciata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 e di ogni autorizzazione relativa ai lavori eseguiti in attuazione della sentenza civile. La richiesta è rimasta priva di riscontro.
La Motivazione della Corte
In camera di consiglio il difensore ha precisato che l’amministrazione aveva infine rilasciato i titoli edilizi, ma non l’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo. Il Collegio ne ha tratto la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a tali titoli, ormai ostesi.
Sul residuo, il ricorso è ritenuto fondato. Il Tribunale ravvisa un evidente interesse del ricorrente ad accedere agli ulteriori atti del fascicolo, alla luce delle vicende giudiziarie illustrate. La posizione di usufruttuario e la pendenza del procedimento esecutivo civile, diretto a verificare l’esatto adempimento della sentenza sulle distanze, fondano la legittimazione e l’attualità dell’interesse ostensivo. La documentazione richiesta è funzionale a controllare la conformità dei lavori ai titoli abilitativi e al comando giudiziario.
Il Collegio annulla quindi in parte qua il diniego tacito e ordina al Comune di consentire l’accesso integrale al fascicolo edilizio entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta, con termine di sessanta giorni, il Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità. Le spese seguono la soccombenza del Comune, liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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