Onere della prova e motivazione nell’ordine di demolizione e riqualificazione dell’abuso (Cons. Stato n. 2304 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erroneo riferimento del giudice di primo grado alla mancata produzione del titolo legittimante non determina l’accoglimento dell’appello quando l’interessato non abbia comunque dimostrato la natura meramente conservativa dell’intervento. L’ingiunzione a demolire resta immune da censure se il manufatto, per caratteristiche costruttive e dimensionali, costituisce nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire. Il mero trascorrere del tempo dalla commissione dell’abuso è irrilevante ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio edilizio. L’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
Il Fatto
Il Comune di Pompei ingiungeva la demolizione di opere edilizie accertate dalla polizia locale su un fondo privato: un manufatto in muratura a un piano con copertura in legno e tegole, oltre a due recinzioni. Il destinatario impugnava l’ordinanza davanti al TAR Campania, sede di Napoli, sostenendo che gli interventi integrassero manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, soggetta a s.c.i.a. e non a permesso di costruire, con conseguente inapplicabilità del regime sanzionatorio dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia e della sanzione pecuniaria ivi prevista.
Deduceva inoltre l’insufficiente motivazione dell’ordine, diretto contro una costruzione risalente nel tempo. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando la mancata produzione del titolo legittimante e richiamando l’orientamento secondo cui la demolizione non esige motivazione puntuale su un interesse pubblico ulteriore. Proponeva appello il soccombente, resistendo il Comune.
La Motivazione della Corte
L’appellante denuncia anzitutto difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.: il testuale riferimento alla mancata produzione del titolo legittimante rivelerebbe l’omissione di pronuncia sulle censure di riqualificazione dell’abuso. Il Consiglio di Stato riconosce il carattere non pertinente di quel riferimento, ma ne esclude la decisività.
Il Collegio rileva infatti che, a prescindere dall’errore del giudice di primo grado, è rimasta indimostrata l’ipotesi dell’intervento meramente conservativo su un immobile preesistente, senza modifiche di sagoma o volumetriche. Nessuna offerta di prova sul punto è stata formulata. L’onere probatorio incombeva sul ricorrente, che non lo ha assolto.
Su questa base resta immune da censure l’accertamento comunale dell’avvenuta realizzazione ex novo di un manufatto, con le caratteristiche costruttive e dimensionali descritte nel provvedimento, e della relativa recinzione. Si tratta pacificamente di una nuova costruzione, per la quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire, altrettanto incontrovertibilmente mancante. L’erroneo riferimento della sentenza di primo grado non è quindi decisivo sull’esito del ricorso.
Quanto alla motivazione, le censure sono palesemente infondate. Sul secondo profilo il Collegio richiama le caratteristiche dell’abuso accertato — nuova costruzione in assenza di permesso di costruire — e reitera l’infondatezza dell’assunto sulla manutenzione straordinaria. Sul primo profilo, relativo al tempo trascorso, il Consiglio di Stato applica il principio consolidato a partire dall’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017: il mero decorso del tempo è irrilevante ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio edilizio.
L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese sono compensate, in deroga al criterio della soccombenza, in ragione della limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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