Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita anche per cessazione a domanda (TAR Abruzzo n. 664 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile. Il termine del 30 giugno fissato dal secondo comma della disposizione non è perentorio e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. L’assoggettamento del beneficio a contribuzione previdenziale opera, dopo il d.lgs. n. 165/1997, solo ai fini del trattamento di quiescenza, restando l’indennità di buonuscita a carico della fiscalità generale. La pretesa si sottrae all’eccezione di prescrizione perché il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto al TAR Abruzzo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’INPS, nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, non aveva computato i sei scatti pur in presenza dei presupposti di legge.

Il ricorrente era cessato dal servizio a domanda, con 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del diritto alla riliquidazione e, comunque, l’infondatezza nel merito. La controversia è giunta alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. La materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicché la mancanza di un provvedimento espresso sull’istanza di riliquidazione non impedisce un ricorso diretto all’accertamento del diritto e alla condanna dell’amministrazione. Il rito ordinario era dunque correttamente utilizzato.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata, anche di Cons. Stato n. 2831/2023 e n. 2762/2023, che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia il beneficio dei sei scatti figurativi ai fini del trattamento di fine servizio anche in caso di cessazione a domanda, con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi. La fattispecie concreta è stata ritenuta sovrapponibile alla previsione del secondo comma dell’art. 6-bis.

Il Collegio ha poi escluso che ostasse il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza. Richiamando Cons. Stato n. 1231/2019 e la già citata n. 2831/2023, ha qualificato quel termine come semplice onere, non assistito da decadenza, posto che la disposizione non lo qualifica come perentorio né collega al superamento alcuna conseguenza sanzionatoria. Il collocamento a riposo può avvenire anche in anni successivi, senza che ciò incida sul diritto ai sei scatti.

Quanto al parere del Consiglio di Stato n. 1906/2019, il TAR ne ha tratto conferma che, dopo il d.lgs. n. 165/1997, l’obbligo contributivo previdenziale riguarda solo il trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale: cade così la tesi dell’INPS del beneficio subordinato al pagamento della restante contribuzione.

L’eccezione di prescrizione è stata parimenti respinta: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, secondo Cons. Stato n. 3807/2024, n. 2827/2023 e n. 8238/2024. Nel caso concreto l’ultimo ordinativo risultava eseguito entro il quinquennio anteriore al deposito del ricorso ed era stata comunque inviata rituale diffida interruttiva a mezzo PEC. Il ricorso è stato quindi accolto, con obbligo dell’INPS di riliquidare l’indennità includendo i sei scatti; sulle somme sono stati riconosciuti i soli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, con spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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