Ottemperanza al giudicato e accessori del credito pecuniario della P.A. (TAR Abruzzo n. 223 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il credito pecuniario liquido ed esigibile risultante da un giudicato può essere oggetto di esecuzione anche per gli accessori naturali, rivalutazione e interessi. Opera tuttavia il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione: sono dovuti i soli interessi legali ove il creditore non provi che la perdita del potere d’acquisto della sorte capitale superi gli interessi sulla stessa applicabili. La soddisfazione del credito in corso di causa rende improcedibile la domanda di penalità di mora. Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ed è correttamente notificato presso la sede istituzionale del Ministero condannato.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’Appello di L’Aquila ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nei compensi, negli esborsi e negli accessori di legge. Il titolo è stato notificato al Ministero in via telematica il 30.04.2024.

Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché notificato alla sede centrale e non all’Ufficio scolastico regionale competente ad avviare la liquidazione, e deduce la cessazione della materia del contendere per aver dato avvio al procedimento esecutivo con richiesta di stanziamento dei fondi. La ricorrente replica di aver ricevuto la sola sorte capitale, non gli accessori maturati dal dì del dovuto al saldo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità. Il soggetto condannato al pagamento del credito accertato dal giudicato è il Ministero, e la ricorrente ha correttamente notificato il titolo esecutivo presso la sua sede istituzionale. La competenza dell’ufficio periferico ad avviare la procedura di spesa attiene alla fase interna di esecuzione e non incide sull’individuazione del debitore.

La domanda è procedibile: dalla notificazione via p.e.c. della sentenza è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 per l’escussione dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, e la sentenza è passata in giudicato come attestato dalla cancelleria.

Nel merito, la cessazione della materia del contendere è solo parziale. La ricorrente ha dichiarato, senza contestazione avversa, di aver ricevuto la sorte capitale ma non gli oneri accessori richiesti con il ricorso.

Il Collegio afferma che il credito pecuniario liquido ed esigibile da giudicato può essere eseguito in sede di ottemperanza anche per gli accessori naturali. Nel caso concreto, per il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, sono dovuti i soli interessi legali: la ricorrente non ha provato che la perdita del potere d’acquisto della sorte capitale sarebbe maggiore degli interessi legali applicabili. La soddisfazione del credito in corso di causa rende improcedibile la domanda di penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm..

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza limitatamente agli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese, decorrenti dalla pubblicazione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; nomina Commissario ad acta, senza compenso, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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