Obbligo vaccinale: sospensione legittima, illegittima la decurtazione di anzianità e licenza (TAR Toscana n. 1844 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa prevista dall’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 per il personale del comparto sicurezza che non si sottoponga all’obbligo vaccinale è legittima e non contrasta con gli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., né con il diritto eurounitario. La privazione integrale della retribuzione costituisce conseguenza proporzionata della scelta volontaria di non adempiere, non ha carattere sanzionatorio ed è di durata circoscritta, con conservazione del posto di lavoro. L’obbligo non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio, ma alla sola appartenenza alla categoria individuata dal legislatore. La disposizione ha invece carattere speciale e di stretta interpretazione quanto alle conseguenze: è illegittima ogni ulteriore penalizzazione, come la decurtazione dell’anzianità di servizio e la mancata maturazione della licenza ordinaria, non espressamente previste.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza addetto al nucleo mobile, il 15.12.2021 riceveva l’invito a produrre la documentazione relativa all’avvio, alla prosecuzione o al completamento del ciclo vaccinale, ovvero alla prenotazione o ai presupposti di esenzione. Trovandosi in malattia per un incidente sul lavoro, non trasmetteva nulla nel termine; l’invito veniva revocato il 23.12.2021 e rinnovato il 31.12.2021, con esito identico.
Il 6.01.2022 l’Amministrazione accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disponeva la sospensione. Con determinazione notificata il 31.03.2022 il Comando provinciale collocava il militare in posizione di sospensione dal 6 gennaio al 24 marzo 2022, escludendo retribuzione ed emolumenti e precisando che il periodo non sarebbe stato computato nell’anzianità né avrebbe fatto maturare la licenza. Respinta l’istanza di autotutela, il militare impugnava la determinazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, che investono la legittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza consolidata, che ha ritenuto legittima la privazione integrale dello stipendio, proporzionata alla gravità dell’emergenza, circoscritta nel tempo e priva di carattere sanzionatorio, perché mera conseguenza dell’incapacità del dipendente non vaccinato di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza.
Il Tribunale richiama le sentenze della Corte cost. n. 14 e n. 15 del 2023, i cui principi sono estesi al personale del comparto sicurezza: l’imposizione dell’obbligo attiene al principio di solidarietà e al bilanciamento con il diritto alla salute collettiva; la discrezionalità legislativa non è sindacabile per il solo rischio di eventi avversi; la misura è suffragata dalle conoscenze medico-scientifiche delle autorità istituzionalmente preposte. La proporzionalità è confermata dall’assenza di alternative equivalenti, posto che i test diagnostici periodici avrebbero gravato in modo insostenibile sul servizio sanitario.
Infondata è la censura di disparità di trattamento rispetto all’art. 920 d.lgs. n. 66/2010, che riconosce la metà degli assegni al militare sospeso per ragioni penali o disciplinari. Le due ipotesi hanno presupposti diversi: la sospensione da procedimento procede in modo autonomo dalla volontà dell’incolpato, mentre quella da inadempimento vaccinale consegue a un fatto proprio del dipendente, liberamente rimuovibile. Non sussiste nemmeno la violazione del regolamento (UE) n. 536/2014, poiché i vaccini sono stati oggetto di autorizzazione condizionata all’immissione in commercio e non di sperimentazione clinica.
Il terzo motivo è respinto sulla scorta dell’orientamento del Consiglio di Stato: l’obbligo non presuppone l’attuale svolgimento del servizio e la malattia non integra causa di esenzione, dovendosi evitare condotte elusive mediante strumentalizzazione del regime della malattia.
È invece fondato il quinto motivo. La determinazione impugnata aggiunge conseguenze non previste dalla norma: la decurtazione dell’anzianità e la mancata maturazione della licenza ordinaria. L’art. 4-ter, disposizione speciale inserita in disciplina emergenziale, contempla quale unica conseguenza la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; l’interpretazione deve quindi essere stretta, per limitare il sacrificio a quanto espressamente indicato. La circolare del Comando generale, non conforme alla legge, è disapplicata nell’esercizio della giurisdizione esclusiva. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con spese compensate.
Nota della Redazione
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