Fasce di rispetto stradali: vincolo operativo dal progetto approvato e insanabilità dell’abuso (Cons. Stato n. 765 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità gravante sulle fasce di rispetto stradali, disciplinato ratione temporis dal d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, opera ex lege, ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche concrete dell’opera. Il suo dies a quo non coincide con l’ultimazione o il collaudo della strada, ma con la configurazione progettuale dell’infrastruttura, essendo il vincolo strumento di tutela anche preventiva delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica. Ne deriva che l’intervento edilizio realizzato in violazione di un vincolo assoluto preesistente è oggetto di insanabilità oggettiva ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, con conseguente irrilevanza di ogni valutazione di compatibilità in concreto e dell’acquisizione di pareri in deroga. Il diniego del parere di compatibilità costituisce atto vincolato e dovuto.

Il Fatto

I proprietari di un immobile edificato in prossimità di una strada provinciale avevano visto la precedente proprietaria presentare, nel 1986, istanza di condono edilizio ex legge n. 47 del 1985 per opere ultimate entro il 1982. Nel 1994 l’ANAS aveva espresso parere sfavorevole per violazione delle fasce di rispetto stradali. Nel 2017 il Comune, riattivando il procedimento, invitava gli interessati a richiedere un nuovo parere in deroga all’ente proprietario della strada, individuato nella Città metropolitana di Bari.

Esaurita l’istanza con il protrarsi dell’inerzia, i privati ricorrevano avverso il silenzio; nelle more sopravveniva il parere definitivo sfavorevole, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR respingeva il ricorso. I privati appellano deducendo la non preesistenza del vincolo, la rilevanza della viabilità comunale interposta, l’applicazione della circolare ministeriale sulle distanze e la condotta del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara anzitutto inammissibile per difetto di specificità la parte dell’appello che ripropone integralmente i motivi di primo grado, demandando al giudice l’individuazione dei profili assorbiti. L’appello è revisio prioris instantiae e la riproposizione deve articolarsi in chiave critica, senza trasferire al giudice d’appello alcun esame officioso.

Nel merito, la Corte ribadisce che il vincolo di rispetto opera ex lege, ha carattere assoluto e non assolve alla sola funzione di prevenire ostacoli materiali, ma risponde all’esigenza di assicurare una fascia utilizzabile per finalità di interesse generale. Il dies a quo non può essere ancorato all’ultimazione o al collaudo: indici normativi quali il riferimento alle fasce “risultanti da progetti approvati” confermano che la disciplina assume rilevanza già dalla configurazione progettuale. Diversamente opinando si consentirebbe il libero sfruttamento edificatorio delle aree contigue per l’intero arco del cantiere. Accertata l’ultimazione dell’abuso nel 1982 e l’avvio dei lavori stradali nel 1976, la preesistenza del vincolo è confermata e con essa l’insanabilità oggettiva.

La Corte respinge anche il motivo sullo stato dei luoghi: l’interposizione di una strada comunale non determina soluzione di continuità della fascia, dovendo applicarsi il criterio di prevalenza della fascia più ampia. Il vincolo opera sull’organismo edilizio inteso unitariamente, sicché anche una sola porzione ricadente nella zona di inedificabilità ne determina la totale insanabilità. Il carattere assoluto preclude ogni margine di discrezionalità tecnica, essendo la valutazione del rischio operata a priori dal legislatore.

Quanto alla circolare ministeriale, il criterio della metà dei valori prescritti perimetra la discrezionalità solo per le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione: nel caso ricorre invece la diversa e più rigorosa fattispecie dell’art. 33. Il vincolo sorge ex lege con efficacia conformativa, restando irrilevante la successiva strumentazione urbanistica. L’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 non è applicabile all’opera realizzata sotto il d.m. n. 1404 del 1968, e comunque difetta la prova dei presupposti. Infine, la richiesta comunale di parere integra atto di prudenza procedimentale e non ingenera affidamento tutelabile. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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