Vincolo PAI sopravvenuto e sanatoria: parere dell’Autorità di Bacino e discrezionalità tecnica (TAR Marche n. 183 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di tutela idrogeologica sopravvenuto alla realizzazione dell’opera abusiva non opera quale preclusione assoluta al condono, ma costituisce vincolo relativo ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985 e impone un apprezzamento concreto di compatibilità. Lo scrutinio sulla sanabilità dell’illecito edilizio, in sede di sanatoria ordinaria e straordinaria, va condotto alla stregua della normativa vigente al momento della valutazione amministrativa, inclusa la disciplina vincolistica nel frattempo intervenuta. È pertanto legittimo il diniego fondato sul parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche quando il piano di assetto idrogeologico sia stato approvato dopo l’abuso e dopo l’istanza di sanatoria. La valutazione del rischio idrogeologico costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del sindacato “debole”, senza sostituzione delle scelte dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto nel dicembre 2004 la sanatoria, ai sensi dell’art. 2 L.R. Marche n. 23/2004, di alcune trasformazioni edilizie consistenti nel cambio di destinazione d’uso di locali accessori in superfici a destinazione terziaria, con aumento di volume per una porzione al piano terra. Gli immobili ricadono nel perimetro dell’area individuata dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), approvato nel febbraio 2004, quale zona soggetta a rischio di esondazione.

L’Autorità di Bacino comunicava i motivi ostativi, richiamando la delibera consiliare comunale che aveva recepito uno studio di mitigazione del rischio idraulico, e infine esprimeva parere sfavorevole. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo l’inapplicabilità di vincoli sorti dopo l’abuso e l’erroneità delle quote di inondazione poste a base del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza del Tribunale, riepilogata nella sentenza n. 495 del 19 giugno 2021, e la posizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 1999: il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui va valutata la domanda di condono, anche per le opere eseguite prima della sua apposizione. Correttamente, dunque, l’amministrazione ha trattato il vincolo introdotto dal PAI come vincolo relativo, sottoponendo le istanze all’apprezzamento dell’autorità.

Quanto all’operatività immediata del PAI, il Tribunale osserva che le sue prescrizioni, nel perimetrare le aree a pericolosità idrogeologica, producono effetti sugli usi del territorio e sulla pianificazione anche attuativa. L’art. 4, comma 1, delle NTA del piano dichiara immediatamente vincolanti, per amministrazioni e privati, le prescrizioni degli articoli 7, 9 e 12.

Nel merito, il diniego è sorretto da motivazione articolata. La segreteria tecnica ha esaminato lo studio comunale di coordinamento degli strumenti pianificatori, recepito con la delibera consiliare n. 17 del 2009, rilevando che gli accessi alle unità immobiliari sono posti a quota inferiore a quella critica di allagamento, con rischio di totale allagamento dei locali interrati e di allagamento per circa 1,5 metri del piano terra, a fronte del quale le paratoie mobili risultano inadeguate. Le controdeduzioni della ricorrente, basate su un rilievo altimetrico di dettaglio, non hanno scalfito la quota critica stimata, residuando comunque un dislivello di circa 1,2 metri.

Il Collegio esclude che la delibera comunale sia estranea al PAI: essa è il risultato del procedimento previsto dall’art. 23, comma 2, delle NTA, che demanda al Comune la valutazione della necessità di mitigare il rischio e all’Autorità di Bacino il parere vincolante. Irrilevanti sono poi la dedotta marginalità dei cambi di destinazione, che incidono sul carico urbanistico in area ad alto rischio, e la rinuncia condizionata alla porzione interrata.

Il terzo motivo è rigettato perché la valutazione del rischio costituisce discrezionalità tecnica: il sindacato giurisdizionale è ammissibile solo per verificare l’inattendibilità della valutazione e non consente la sostituzione del giudice all’amministrazione. Respinta anche la richiesta di restituzione degli oneri, per la sua genericità e l’assenza di formale rinuncia al condono. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *