Rinnovo permesso per lavoro autonomo: requisito reddituale concreto e attualizzato (TAR Toscana n. 2019 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è subordinato alla verifica della permanenza delle condizioni richieste per il rilascio, tra cui la disponibilità di risorse adeguate e di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore alla soglia di legge. La valutazione del requisito reddituale deve avere carattere concreto e attualizzato, essendo volta a dimostrare la sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale. L’irregolarità contributiva può essere assunta non quale autonoma causa ostativa, ma quale indice della sostanziale inattività dell’impresa. I rapporti di lavoro di durata minimale, documentati solo in giudizio, non provano il sopravvenuto conseguimento di una condizione reddituale stabile. La rinuncia alla protezione internazionale impedisce di invocare la perdurante efficacia dello status precedentemente riconosciuto.

Il Fatto

La ricorrente presentava domanda di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso per lavoro autonomo, dichiarando di essere titolare, dal febbraio 2020, di un’impresa individuale avente a oggetto la vendita al dettaglio itinerante di prodotti tessili.

Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione accertava che l’interessata non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2021 e non aveva documentato redditi da attività imprenditoriale. Comunicati i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la ricorrente produceva un modello F24 di euro 103,32 e un estratto previdenziale con rapporti cessati nel 2015. Con il provvedimento impugnato la Questura respingeva la domanda, e la ricorrente adiva il TAR deducendo violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui il rinnovo è subordinato alla permanenza delle condizioni richieste per il rilascio e va negato se esse sono venute meno, salvo nuovi elementi idonei o irregolarità amministrative sanabili. Per il permesso per lavoro autonomo rilevano i requisiti dell’art. 26, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

Il TAR aderisce all’orientamento che impone una valutazione sostanzialistica, citando Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8580 del 2022, e ribadisce, con Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8378 del 2022 e n. 4604 del 2025, che il requisito reddituale minimo è condizione soggettiva non eludibile, finalizzata a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita in termini di lavoro e partecipazione fiscale.

Nel merito, la ricorrente ha prodotto solo un F24 di euro 103,32 e un estratto previdenziale con rapporti cessati nel 2015, senza dichiarazione dei redditi per il 2021. Unitamente alle successive risultanze, redditi di euro 2.658,84 per il 2021 e di euro 1.098 per il 2022 da lavoro agricolo, tali dati dimostrano l’assenza di un’attività autonoma effettivamente remunerativa: importi manifestamente insufficienti rispetto al parametro dell’assegno sociale.

La valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è quindi esente da vizi. L’irregolarità contributiva non è causa ostativa autonoma ma indice di inattività dell’impresa; i due contratti bisettimanali, prodotti solo in giudizio, non fondano una prognosi favorevole di reinserimento, non risultando neppure l’iscrizione al Centro per l’impiego. Quanto all’art. 5, comma 9, la ricorrente aveva rinunciato alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza provare rischi in caso di rimpatrio né la stabilità della relazione affettiva dedotta. Estranea alla motivazione la condanna ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertata l’omonimia. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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