Concessione demaniale marittima, il diniego non può sanzionare la morosità di terzi (TAR Campania n. 2579 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 36, comma 1, cod. nav. attribuisce all’amministrazione marittima un potere ampiamente discrezionale in ordine al rilascio della concessione demaniale, ma tale potere deve esercitarsi all’esito di un’istruttoria che bilanci l’interesse privato del richiedente con gli interessi pubblici concorrenti, con motivazione proporzionale alla complessità degli interessi coinvolti. Il diniego o la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza non può fondarsi sul pregresso inadempimento, di natura privatistica, di un soggetto terzo rispetto al rapporto concessorio, ancorché collegato al medesimo bene per ragioni di contiguità materiale. In tal caso la potestà autoritativa è impiegata come strumento di regolazione di reciproci rapporti economici, con sviamento rispetto alla funzione tipica e violazione della disciplina di settore. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento, salvo l’ulteriore esercizio del potere amministrativo nei limiti ricostruiti dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile affacciato sul banchinamento demaniale, aveva ottenuto nel 2017 una concessione demaniale marittima avente ad oggetto una porzione del manufatto posto a protezione del fabbricato. Presentata istanza di rinnovo, l’Autorità di Sistema Portuale l’ha dichiarata non procedibile con nota del 16 settembre 2021. A fondamento del diniego l’ente ha posto la mutata situazione del rapporto amministrativo: la morosità del Condominio frontista nel versamento dei canoni e degli indennizzi di occupazione, l’inerzia dello stesso e la conseguente decisione di non rilasciare titoli ai singoli condomini.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 36 cod. nav., il difetto di istruttoria e di motivazione, la carenza di pubblico interesse e la disparità di trattamento rispetto alle concessioni già rilasciate nel 2017. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto sopravvenuto di interesse, in ragione di un atto di transazione del 2023 intercorso con il Condominio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. L’impegno a rinunciare al giudizio contenuto nell’atto transattivo del 6 dicembre 2023 riguarda una vicenda autonoma e distinta, relativa alla concessione dell’intero banchinamento e oggetto di altro ricorso. La rinuncia era inoltre condizionata al rilascio della nuova concessione in favore del Condominio, che allo stato non risulta intervenuto. L’interesse alla decisione permane dunque integro.
Nel merito il TAR richiama la propria recente pronuncia su un caso speculare, la sentenza n. 7087 del 16.12.2024, e ne conferma l’indirizzo. L’art. 36, comma 1, cod. nav. configura un potere ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti dell’eccesso di potere. La valutazione dell’amministrazione deve però svolgersi nel perimetro del bilanciamento, dopo adeguata istruttoria, tra interesse privato all’ottenimento del titolo e interessi pubblici concorrenti, con motivazione estesa e completa.
Il Collegio chiarisce che ampiezza della discrezionalità non significa insindacabilità del provvedimento: l’obbligo motivazionale resta proporzionale al potere esercitato e deve dare ragione di tutti gli interessi coinvolti, specie sotto il profilo dell’utilità pubblica all’accoglimento dell’istanza.
Applicando tale griglia, il TAR rileva che l’Autorità ha travalicato i limiti del proprio potere. Il diniego non si fonda sulla ponderazione della compatibilità degli interessi in relazione all’uso della porzione di banchinamento, ma sull’esistenza a monte del pregresso inadempimento di un’obbligazione di stampo privatistico da parte di un terzo, il Condominio, estraneo al rapporto concessorio se non per la parziale identità del bene richiesto.
Un siffatto agire contrasta con la norma: la potestà autoritativa non può essere usata quale strumento di regolazione di dare/avere reciproci, riferiti a rapporti concessori pregressi e a soggetti distinti. Il ricorso è quindi fondato anche sotto il profilo della disparità di trattamento, ravvisata nell’omesso esame dell’istanza della ricorrente rispetto alle altre istanze accolte nel 2017. Il provvedimento è annullato, con salvezza dell’ulteriore esercizio del potere amministrativo; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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