Sopravvenuta carenza di interesse improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 1211 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza d’interesse, non essendo più attuale la lesione che giustifica la domanda di annullamento. Il ministero che non abbia emanato gli atti impugnati va estromesso dal giudizio, difettando la sua legittimazione passiva. Le spese di giudizio, in presenza di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sono compensate quando la complessiva valutazione dei fatti di causa lo giustifichi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana alcuni decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, con cui era stata esclusa dal concorso per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al decreto rettorale che, in parziale rettifica, ha confermato l’esclusione anche per il mancato conseguimento di un esame semestrale di filosofia.
Con nota depositata il 28 maggio 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. L’Università si è associata alla richiesta, chiedendo la condanna alle spese. Il Ministero convenuto ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse proviene dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio. Da ciò deriva la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Non vi è spazio per un esame nel merito dei motivi di illegittimità, poiché la domanda di annullamento non è più sorretta da un interesse attuale e concreto.
Prima di pronunciarsi sull’improcedibilità il Tribunale esamina la posizione del Ministero. Il Ministero dell’Università e della Ricerca è estromesso dal giudizio, avendo rilevato che gli atti impugnati non provengono da esso. La legittimazione passiva spetta all’ateneo, che ha emanato i decreti rettorali.
Quanto alle spese, il Collegio richiama la complessiva valutazione dei fatti di causa e dispone la compensazione. La decisione evita così di addossare i costi alla ricorrente che ha spontaneamente dichiarato la carenza di interesse, e al contempo non penalizza l’amministrazione resistente che si è opposta alla richiesta di declaratoria.
Il percorso argomentativo è lineare: la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse assorbe ogni altra questione, mentre l’estromissione del Ministero preclude ogni pronuncia di merito nei suoi confronti. La compensazione delle spese chiude il giudizio senza soccombenza formale.
Il dispositivo dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, previa estromissione del Ministero, con spese compensate. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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