Dividente demaniale marittima: giurisdizione al giudice ordinario anche per i vizi procedurali (TAR Campania n. 2576 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime e costituisce proiezione specifica dell’actio finium regundorum di cui all’art. 950 cod. civ.. L’atto che lo conclude ha funzione di mero accertamento, senza esercizio di discrezionalità amministrativa e senza efficacia costitutiva o modificativa di diritti. La contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione spetta pertanto al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo. La giurisdizione del giudice amministrativo non è attivata dalla deduzione di vizi meramente formali, come l’omessa partecipazione al procedimento: la cognizione resta del giudice ordinario. Resta fermo il potere di autotutela di annullamento dell’atto ricognitivo da parte del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima su un’area del Comune di Sorrento, ha impugnato davanti al TAR Campania gli atti del procedimento avviato per l’apposizione dei termini della dividente demaniale rispetto alle particelle confinanti. Il ricorso investe la nota della Capitaneria di Porto che ha dato avvio al procedimento, la nota di fissazione del sopralluogo, i verbali del sopralluogo del 13 luglio 2020 e la successiva nota comunale del 26 marzo 2021.
Il motivo centrale è di ordine procedurale: la ricorrente deduce di essere stata esclusa dalla convocazione e dal contraddittorio, pur essendo titolare della concessione sull’area interessata, mentre il verbale risulta sottoscritto dai soli soggetti presenti. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto. Il Collegio ha rilevato che l’eccezione era stata formulata in modo non del tutto perspicuo e ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., udite le difese sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di dover prescindere dalla verifica in ordine alla natura immediatamente lesiva o meramente endoprocedimentale degli atti impugnati. La questione dirimente è infatti quella della giurisdizione, che il Collegio risolve richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza civile e amministrativa.
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, osserva il TAR, è proiezione specifica dell’actio finium regundorum e si conclude con un atto che ha funzione di mero accertamento dei confini tra demanio e proprietà private. Escluso il potere discrezionale dell’amministrazione, l’atto non può avere carattere costitutivo o modificativo di diritti: diversamente, si produrrebbero surrettiziamente effetti espropriativi al di fuori delle garanzie di legge. Da qui la giurisdizione del giudice ordinario, che potrà disapplicare l’atto amministrativo ove illegittimo, secondo l’insegnamento di Cass. civ. Sez. I n. 14048 del 2021 e di Cass. Sez. Un. n. 7639 del 2020.
Il Collegio affronta espressamente l’indirizzo opposto, pur autorevolmente sostenuto in dottrina e in alcune pronunce (Cass. Sez. Un. n. 5140 del 1997, Cons. Stato n. 3266 del 2004), secondo cui la cognizione del giudice amministrativo sarebbe radicata quando il privato deduca vizi esclusivamente procedurali, come l’omessa partecipazione al procedimento. L’indirizzo viene disatteso. Le conclusioni in tema di giurisdizione sono riferite all’interesse sostanziale alla conservazione del bene della vita e hanno perciò carattere assorbente rispetto ai vizi formali incorsi nella formazione dell’atto. La regola processuale non muta in ragione del tipo di censura prospettata: ciò che rileva è la natura accertativa del procedimento.
Quanto sopra non incide sul potere di annullamento in autotutela dell’atto ricognitivo attribuito ai commi quarto e quinto dell’art. 32 cod. nav. al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il TAR dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009. Le spese di lite sono compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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