Nessun danno da ritardo per chi non ha la disponibilità dell’impianto (TAR Campania n. 2912 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo provvedimentale risarcibile ex art. 30 c.p.a. presuppone che il soggetto richiedente il titolo abilitativo abbia la disponibilità giuridica del bene o dell’impianto cui l’autorizzazione si riferisce. Chi ha concesso l’impianto in comodato a un terzo, con decorrenza anteriore al periodo di asserita inattività, non può invocare il lucro cessante derivante dal ritardo nell’avvio dell’attività, perché non avrebbe comunque potuto esercitarla. Irrilevante è l’esercizio di fatto dell’attività: i requisiti della disponibilità del bene e della relativa autorizzazione devono essere concentrati in capo al medesimo soggetto. Il difetto del danno preclude l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la condanna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento del danno asseritamente patito per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, accertato con una precedente sentenza del TAR Napoli che aveva annullato gli atti ostativi al rilascio del titolo per l’impianto di distribuzione carburanti. Secondo la prospettazione, il ritardo nell’avvio dell’attività sarebbe stato di circa due mesi e mezzo, con un mancato utile quantificato in poco più di settantasettemila euro, ricavato in via analogica dai corrispettivi dei mesi successivi all’avvio.
Costituitasi l’amministrazione, la difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, deducendo che l’impianto era stato concesso in comodato a una diversa società con contratto registrato nel maggio 2019. Nel merito ha contestato la sussistenza di dolo o colpa. Il Collegio ha disposto due incombenti istruttori — uno sui registri di carico e scarico vidimati, l’altro sul contratto di comodato — e ha poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione in termini di sussistenza del danno, ritenendola logicamente prioritaria rispetto all’eccezione di rito. Il Collegio ritiene infatti di poter prescindere dall’esame del difetto di legittimazione attiva, posto che il ricorso risulta comunque infondato nel merito. L’impostazione è coerente con il principio per cui il rigetto nel merito assorbe ogni questione preliminare.
Il dato decisivo è documentale: dal contratto di comodato, versato in atti da entrambe le parti in esecuzione dell’ordinanza n. 3512 del 3 giugno 2024, emerge che il rapporto aveva durata di sei anni con decorrenza dal 1° maggio 2019. Poiché il periodo di asserita inattività risarcibile va dal 5 luglio al 17 settembre 2019, la società ricorrente non aveva la disponibilità giuridica dell’impianto per l’intero arco temporale considerato.
Il Collegio esclude che possa assumere rilievo l’esercizio di fatto dell’attività, protrattosi fino al rilascio della voltura della licenza fiscale in favore della comodataria, avvenuto nel marzo 2020. La ragione è strutturale: i requisiti della disponibilità dell’impianto e della relativa necessaria autorizzazione a svolgere l’attività dovevano essere concentrati in capo a un unico soggetto. La scissione tra titolarità del godimento e titolarità del titolo abilitativo impedisce di configurare in capo alla concedente un pregiudizio economicamente apprezzabile.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza del danno lamentato, con assorbimento delle ulteriori censure in ordine alla colpa dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi duemilacinquecento euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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