Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 2430 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del dispositivo entro un termine perentorio. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando il titolo azionato è passato in giudicato, attestato da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La penalità di mora, per la funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario ad acta o al soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lav., n. 1525/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con emissione dei relativi buoni da € 500,00 per ciascun anno, secondo le modalità del DPCM 28.11.2016.
Con il ricorso, il docente ha chiesto ordinarsi l’esecuzione della sentenza e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito con memoria di stile, instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e all’inutile decorso del termine previsto dalla disciplina richiamata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che su istanza della parte ricorrente darà corso all’esecuzione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio ha inoltre ravvisato i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, ritenendo equo il parametro dell’interesse legale sulla somma individuata. Quanto alla decorrenza, è stato precisato che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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