Indennità di trasferimento al militare vincitore di concorso riservato (Cons. Stato n. 2048 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001 spetta al militare che, vincitore di un concorso riservato o parzialmente riservato al personale militare in servizio, sia assegnato a una sede di servizio ubicata in comune diverso e distante oltre dieci chilometri. In tal caso il superamento del concorso non determina novazione del rapporto e l’assegnazione non integra prima assegnazione ai sensi dell’art. 976 c.m., ma trasferimento d’autorità. Il diritto non sorge quando il posto conseguito appartenga a una quota non riservata, perché l’effetto novativo esclude la soluzione di continuità tra vecchio e nuovo servizio.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Esercito, in servizio nel ruolo dei sergenti, partecipava a un concorso per titoli ed esami indetto per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale. Risultato vincitore, era nominato sottotenente e, con successivo dispaccio, trasferito d’autorità dalla sede di provenienza a quella assegnata al termine del corso formativo, distante circa cinquecento chilometri e ubicata in comune diverso.
Il militare chiedeva il riconoscimento dell’indennità di trasferimento, quantificata in complessivi euro 12.515,40, senza ottenere riscontro dall’amministrazione. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso e respingeva l’eccezione di prescrizione. Il Ministero della difesa appellava deducendo la violazione dell’art. 1 legge n. 86/2001, sul presupposto che il concorso avesse natura pubblica e determinato novazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto dell’eccezione di prescrizione non è stato impugnato: su di esso si è formato il giudicato interno. Nel merito richiama la disciplina dell’art. 1 legge n. 86/2001, distinguendo la previsione generale sul trasferimento ordinario da quella speciale per soppressione o dislocazione di sede.
Il percorso argomentativo muove dalle Adunanze plenarie n. 23 del 2011 e n. 1 del 2016, che individuano tre direttrici: ratio dell’istituto, elementi costitutivi del diritto, interesse sotteso alla movimentazione. Il diritto richiede un provvedimento di trasferimento d’ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri e l’ubicazione in comune diverso. È d’autorità solo il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico.
La Corte richiama poi la giurisprudenza successiva sulla distinzione tra trasferimento d’ufficio e a domanda, sul criterio di calcolo della distanza tra sedi dei reparti e sul trasferimento conseguente a concorso. In quest’ultimo ambito esclude l’indennità quando il vincitore consegua posti non compresi nella quota riservata, per l’effetto novativo del rapporto; la riconosce, invece, quando il concorso sia riservato o parzialmente riservato al personale militare e il posto appartenga alla quota di riserva.
Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che il bando ammetteva i sottufficiali del ruolo dei sergenti e che la previsione di una riserva nella riserva in favore dei marescialli non muta la natura della procedura. Il concorso rientrava quindi tra quelli riservati al personale militare e non ha prodotto alcun effetto novativo: l’assegnazione va qualificata come trasferimento d’autorità. Non pertinenti risultano i precedenti invocati dal Ministero, relativi a vincitori collocati fuori dalla quota di riserva. L’appello è respinto come manifestamente infondato, con condanna alle spese e applicazione della sanzione processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.