Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Campania n. 2913 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria non richiede l’accertamento nel merito dei vizi dedotti, operando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale. La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e il conseguimento dell’utilità richiesta rendono definitivamente priva di interesse la coltivazione del gravame avverso l’atto endoprocedimentale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso bandito dalla Regione Campania per i Centri per l’Impiego, sessione del 2 marzo 2021 mattutina, nella quale aveva conseguito il punteggio di 20.35. Ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, del Decreto Dirigenziale 87-0412019, all. D, il punteggio minimo era fissato in 21/30, con conseguente esclusione. Ha chiesto l’annullamento anche della comunicazione del 15 aprile 2021 recante approvazione degli esiti provvisori delle prove scritte e delle modalità di accesso agli elaborati.
La Regione Campania si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere l’atto impugnato un provvedimento provvisorio privo di valenza provvedimentale, e l’improcedibilità per sopravvenuta approvazione della graduatoria definitiva e per intervenuta assunzione della ricorrente. Quest’ultima, con nota del 14 gennaio 2025, ha contestato le eccezioni ma ha dichiarato di avere superato le fasi successive e di essere stata assunta per scorrimento di graduatoria, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale. La questione relativa alla valenza provvedimentale dell’atto impugnato viene superata dall’accertamento della ritualità della costituzione, essendo stato depositato l’atto di intesa tra avvocato stabilito e avvocato iscritto all’albo ordinario, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1178 del 23 giugno 2021. Sotto tale profilo il ricorso è dunque ammissibile.
Il nucleo della decisione riguarda la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente nella nota di passaggio in decisione. Il Tribunale richiama espressamente il principio secondo cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ha piena disponibilità dell’azione. Da qui deriva la facoltà di rinunciare al ricorso o di dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione.
A sostegno dell’orientamento il Collegio cita Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848 e una serie di pronunce della stessa Sezione, tra cui TAR Napoli, Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 5396, 8 aprile 2024, n. 2281, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464. La giurisprudenza richiamata conforta la lettura dell’improcedibilità come conseguenza automatica della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio aderisce inoltre al principio della ragione più liquida, quale corollario del principio di economia processuale. La controversia può essere definita senza scrutinio del merito dei vizi dedotti, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La scelta evita l’esame delle censure articolate sul punteggio e sulla fase di valutazione delle contestazioni.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico della ricorrente. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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