Divieto di sosta su strada asseritamente pubblica e difetto di istruttoria (TAR Campania n. 3427 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento comunale che istituisce un divieto di sosta permanente su un tratto viario qualificato come pubblico deve fondarsi su un’istruttoria che accerti in concreto la natura pubblica o ad uso pubblico della strada e su una motivazione che dia conto delle relative risultanze. Il mero richiamo a una nota interna che si limiti a leggere la mappa catastale non integra il supporto istruttorio e motivazionale richiesto, non costituendo la cartografia catastale prova della pubblicità del sedime. In presenza di contestazioni di parte sulla natura privata dell’area, il Comune deve esplicitare gli elementi oggettivi e concordanti da cui desume la pubblicità del tratto, quali l’inserimento nella toponomastica, l’arredo urbano, la funzione di collegamento con altre strade. Il difetto di istruttoria e di motivazione determina l’annullamento dell’ordinanza, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato in Boscoreale con annessa area cortilizia, impugnano l’ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 115 del 6/10/2023, recante istituzione del divieto di sosta permanente in corrispondenza del civico 132 di via Tenente Angelo Cirillo, unitamente agli atti presupposti e connessi.

Dedicono violazione dell’art. 37 cod. strada, nullità ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che l’area cortilizia sia di proprietà privata e che l’amministrazione abbia qualificato il tratto come strada pubblica senza adeguati accertamenti. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione, qualificando la posizione dei ricorrenti come interesse legittimo oppositivo rispetto all’esercizio del potere autoritativo in materia di viabilità. La questione relativa alla natura pubblica o privata della strada è pregiudiziale, involge diritti soggettivi ed è conoscibile incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ritiene fondate e assorbenti le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. L’ordinanza impugnata si limita a richiamare la nota del Settore VI Urbanistica prot. 26985, la quale a sua volta si fonda soltanto sullo stralcio della mappa catastale e sulla mappa aggiornata, da cui si ricaverebbe che l’area risulta “strada pubblica”.

Tale supporto è insufficiente. Secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 569 del 22.04.2021; Cons. Stato, Sez. II, n. 3158 del 18.05.2020), la pubblicità della strada richiede plurimi e concordanti elementi oggettivi, quali l’inserimento nella toponomastica cittadina, che integra presunzione semplice superabile con prova contraria, l’illuminazione pubblica, l’apposizione di numeri civici e la funzione di collegamento con altre strade pubbliche.

Né il Comune ha fornito i chiarimenti sollecitati con l’ordinanza istruttoria n. 2374 del 18.12.2023: la nota del Comando di Polizia Municipale n. 37692 del 28.12.2023 si è limitata a ribadire il richiamo alla relazione del Settore Urbanistica, senza controdedurre alle censure e alle circostanze rappresentate dalla difesa attrice. Il Collegio non ritiene peraltro provata la dedotta natura privata, ma rileva il solo difetto istruttorio e motivazionale.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono integralmente compensate, in ragione del riesercizio del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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